venerdì 31 ottobre 2008

Dicono che la lotta di classe sia finita

NON CONOSCO QUESTO SIGNORE,(SICURAMENTE UN EX SINDACALISTA)MA LA SUA ANALISI E ASSOLUTAMENTE PRECISA

martedì 28 ottobre 2008

manifestazione

domenica 26 ottobre 2008

Ecco come ti aggiro l'articolo 18


Ecco come ti aggiro l'articolo 18
I massimi esperti di diritto del lavoro lanciano l'allarme su due disegni di legge del governo all'esame della Camera. Nessun controllo sui licenziamenti

E i "giudici come i notai"

di Maurizio Minnucci


Giudici ridotti a semplici notai, licenziamenti "facilitati", tutele solo per il mondo imprenditoriale. È quanto accadrebbe nei contenziosi sul lavoro se dovessero entrare in vigore i due disegni di legge presentati in Parlamento dal governo, il 1441-bis e il 1441-quater. L'iter dei provvedimenti
(ora in discussione alla Camera) non è ancora concluso, ma giuslavoristi e magistrati esprimono preoccupazione per lo scenario che potrebbe aprirsi. Se infatti la Commissione della Camera ha apportato alcune migliorie, nell'impianto complessivo resta lo svuotamento dei diritti per i dipendenti. È questo l'allarme lanciato dalla Rivista giuridica del lavoro e dalla Consulta giuridica della Cgil, che oggi (21 ottobre) hanno riunito i massimi esperti italiani della materia nella sede nazionale del Cnel, a Roma.
Giudici come notai? Rispetto alle cause giudiziarie sui licenziamenti, il ddl 1441 riduce il potere decisionale del giudice al solo "accertamento del presupposto di legittimità", escludendo di fatto ogni controllo di merito. Scrive la Rgl in un documento firmato da Pergiovanni Alleva, Amos Andreoni e Lorenzo Fassina: "Restano aperti i rischi di una funzione puramente notarile della magistratura, la cui autonomia e indipendenza sarebbero drasticamente ridotte". In sostanza, spiegano gli esperti, "il contratto nazionale diventerebbe vincolante anche per il giudice", il quale oltretutto, con l'entrata in vigore di questa norma, "sarà anche vincolato a quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro. Una norma apertamente incostituzionale, che sarà fonte di serie conseguenze sulla tenuta dell'ordinamento intersindacale".
"Mancano tutti gli strumenti per difendere i diritti dei lavoratori", accusa Raffaele Foglia, magistrato e presidente della Commissione ministeriale sulla normativa processuale del lavoro nel precedente governo, intervistato da rassegna.it a margine del seminario: "Quando si dice che il giudice non può sindacare le ragioni vere del licenziamento, perché costretto a fermarsi davanti ad aspetti formali, si blocca ogni intervento di controllo, cancellando garanzie essenziali che sono vigore da oltre trent'anni".
L'altro motivo di protesta dei giuslavoristi consiste nella "minaccia" dell'arbitrato obbligatorio. Stando a quanto prevede il ddl 1441 infatti, d'ora in poi il lavoratore potrà essere costretto, se vuole essere assunto, a firmare un contratto che esclude la competenza del giudice e che rimanda il contenzioso a un arbitrato privato tra le parti (nel quale si potrà decidere a prescindere da leggi e ceni). Proseguono i promotori dell'iniziativa: "Ciò significa che il lavoratore potrà essere posto di fronte all'alternativa se essere assunto o meno, a condizione di accettare o no l'arbitrato, e quindi finisca per accettarlo, rinunciando sin dall'inizio alla possibilità di ricorrere a un giudice del lavoro". Per Massimo Roccella, giuslavorista e ordinario di Diritto del lavoro all'Università di Torino, "è questa un'idea molto pericolosa, si tratta di minacce all'intero sistema dei diritti dei lavoratori". In definitiva, se l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non è abrogato, di fatto viene rimesso in discussione attraverso "scorciatoie". Come quella che sostituisce la reintegrazione sul posto di lavoro con un risarcimento danni, con buona pace della stabilità e dell'articolo 4 della Costituzione.
"C'è un disegno del governo contro il lavoro dipendente", ha detto il segretario confederale della Cgil, Fulvio Fammoni, che ha concluso il seminario: "Si è partiti dallo scorso luglio con l'inizio della deregolamentazione, si è passati per norme che licenziano i precari pubblici e privati, prOS6QU6ndO COPI I intervento Sul diritto di Sciopero. Ora tocca ai processo del lavoro". Così conclude il dirigente sindacale: "Il fatto grave è che, riguardo alle controversie sul licenziamento, si limita l'intervento del giudice da un potere d'intervento nel merito a un semplice parere di legittimità formale. Questo, abbinato alla certificazione individuale dei contratti, non fa altro che penalizzare il lavoratore dipendente in una logica che privilegia l'impresa".
21/10/2008 17:42 articolo tratto da RASSEGNA SINDACALE
http://www.rassegna.it/articoli/2008/10/21/38304/ecco-come-ti-aggiro-larticolo-18 24/10/2008

domenica 19 ottobre 2008

MODELLI A CONFRONTO


LA PROPOSTA DI CONFINDUSTRIA SUL MODELLO CONTRATTUALE

NON VA BENE  ED E IN NETTO  CONTRASTO

CON LA PIATTAFORMA UNITARIA

Per la Cgil, la trattativa con Confindustria è esaurita ed è necessaria l'apertura di un tavolo negoziale con tutti i soggetti imprenditoriali pubblici e privati e con il Governo per ridefinire un modello contrattuale universale condiviso.

L'impianto proposto da Confindustria, le iniziative del Governo con la manifesta volontà di cancellare i contratti di lavoro pubblici, l'accordo separato nel contratto del commercio e terziario indicano il concreto rischio che si moltiplichino i modelli contrattuali, si cancelli l'attuale modello valevole per tutti i lavoratori, si generi una rincorsa al ribasso fra contratti (dumping contrattuale) indebolendo ulteriormente le categorie più frammentate.

Siamo nettamente contrari alla cancellazione di un unico modello contrattuale perché non vogliamo che prenda piede il "federalismo contrattuale" (ritorno alle gabbie salariali) e che vengano abbandonati i diritti contrattuali nazionali.

La CGIL ha giudicato il documento di Confindustria incompatibile con la piattaforma unitaria presentata da CGIL.CISLeUIL

Ecco alcune delle nostre ragioni:

L'indicatore che Confindustria vorrebbe utilizzare per determinare gli aumenti contrattuali non risponde all'inflazione realisticamente prevedibile e non è accompagnato da verifica e recupero dell'eventuale scostamento tra l'inflazione reale e quella prevista. Così si determina la riduzione programmata dei salari contrattuali.

La base di calcolo proposta per definire gli aumenti contrattuali nazionali comporterebbero, nelle singole categorie, riduzioni che varierebbero dal 12% al 30%, rispetto al sistema attualmente in vigore, (vedi tabella successiva)

Gli sgravi fiscali solo sul 2° livello di contrattazione rispondono a pochi. Per noi deve essere ripresa la vertenza generale sul fisco con la restituzione del fiscal drag ai lavoratori e ai pensionati.

Non vi è allargamento della contrattazione di 2° livello. Anzi, dalla totale variabilità e indeterminatezza dei premi proposta deriverebbe addirittura una riduzione della contrattazione.

| Sono inaccettabili le procedure che limitano l'autonomia contrattuale delle categorie e mettono in discussione le prerogative delle RSU. Le proposte sanzionatone, derogatorie, l'arbitrato, la conciliazione e le proposte sulla bilateralità sono la negazione del rilancio della contrattazione.

La possibilità di derogare è prevista solo per peggiorare e non per innovare e migliorare con la contrattazione di 2° livello la prestazione lavorativa.

Confindustria sulla bilateralità ha sempre detto no. Ora propone di assumerla e allargarla fino a prevedere per l'ente bilaterale un ruolo di collocatore di mano d'opera, di gestore di ammortizzatori sociali e delle assicurazioni sanitarie e certificatone dei rapporti di lavoro .

Così si vuole snaturare il sindacato e la sua rappresentanza.

Queste sono le posizioni sostenute dalla CGIL.

Sulla base di queste posizioni abbiamo affermato che per noi la trattativa con Confindustria

è esaurita ed abbiamo rivendicato un tavolo con tutti i soggetti imprenditoriali pubblici,

privati e con il Governo che ancora oggi propone per i lavoratori del pubblico impiego aumenti contrattuali del 1,7% pari a 65 . Per 2 anni.

Sintesi della piattaforma unitaria di CGIL, CISL e UIL

presentata e discussa in migliaia di assemblee con i lavoratori e sintesi del documento presentato da Confindustria.

La piattaforma unitaria CGIL CISL UIL :

Fare un accordo per un sistema contrattuale unico (industria, commercio, servizi, pubblico impiego, ecc.)

Un sistema contrattuale supportato da un quadro di regole che definiscano una politica dei redditi come rivendicato dalla piattaforma CGIL, CISL e UIL

Salvaguardare il potere di acquisto nei CCNL attraverso un indicatore realistico (indice dei prezzi armonizzato europeo)

La durata dei CCNL con cadenza di tre anni intervallato dalla contrattazione di secondo livello

Certezza sugli aumenti salariali con decorrenza alla scadenza del CCNL

Favorire e allargare la contrattazione di secondo livello con la detassazione e la decontribuzione degli aumenti pensionabile

Prevedere regole nei CCNL di esigibilità della contrattazione aziendale o territoriale con un salario per obiettivi

La democrazia e la rappresentanza certificata

II documento di Confindustria

Nel documento di Confindustria si chiede lo sganciamento dell'evoluzione del salario dal potere di acquisto, la dinamica salariale è tutta subordinata alla produttività del sistema economico/produttivo del settore o aziendale. Si afferma la supremazia dell'azienda sul lavoro.

E' UN SISTEMA CHE GUARDA SOLO ALLA SUA RAPPRESENTANZA E, QUINDI NEGA IL MODELLO UNIVERSALE.

Non c'è alcun legame con una politica dei redditi più equa ed a tutela dall'inflazione, manca ogni relazione con il fisco

Sul salario prevede che l'inflazione importata sia depurata dagli aumenti energetici

Vuole il calcolo degli aumenti contrattuali su un valore medio più basso di quello attuale

Prevede contratti triennali e una possibilità di contrattazione di secondo livello secondo l'attuale prassi, quindi non l'estensione

Nel documento si prevede la possibilità di deroghe aziendali all'applicazione di contratti collettivi, sia per parti economiche che per parti normative.

Si introducono principi di superamento del principio di tutele universali in materia di sostegno al reddito, sanità, mercato del lavoro ecc.

Si prevede uno snaturamento della bilateralità fin qui conosciuta, introducendo una sorta di gestione di strumenti attivi e selettivi delle tutele (certificazione dei contratti, formazione, ammortizzatori)

Si introduce il principio delle sanzioni della contrattazione sindacale, prevedendo delle penali per le organizzazioni che non rispettano le procedure, mentre nessuna norma è prevista per l'impresa inadempiente

In merito alla rappresentanza propone che la certificazione avvenga tramite INPS


LA CGIL CHIEDE DI RITORNARE ALLA PIATTAFORMA UNITARIA

PER RESPINGERE L'ATTACCO DI CONFINDUSTRIA E DEL GOVERNO 


venerdì 17 ottobre 2008

Sciopero, la Cgil contro Sacconi


Il sindacato di Guglielmo Epifani attacca le linee guida illustrate dal ministro del Welfare
"Tratti illiberali". La replica: "Imprese e cittadini non possono essere danneggiati"

Sciopero, la Cgil contro Sacconi
"E' un diritto, no alla riforma"

 


ROMA - Per adesso siamo solo alle linee guida, ma la polemica già cresce di tono. Da una parte il ministro del Welfare Maurizio Sacconi, dall'altra la Cgil. Nel mezzo il progetto del governo che riforma il diritto di sciopero, soprattutto nei servizi pubblici essenziali. Cambiamenti che la Cgil contesta. "Lo sciopero è un diritto incoercibile e le linee guida confermano i tratti illiberali già denunciati nei giorni scorsi" si legge in una nota del sindacato di Epifani. Ma Sacconi insiste: "Cittadini e imprese non possono essere penalizzati".

Tocca al ministro del Welfare chiarire le linee guida del futuro decreto legge. Si parte dall'idea che lo sciopero potrà essere proclamato anche nel caso in cui venga indetto da una minoranza di lavoratori, ma il governo chiede di sapere "preventivamente quale sarà l'adesione" così da contrastare "l'effetto annuncio che crea disagi ai cittadini" dice Sacconi.

Ed ancora: via al referendum consultivo obbligatorio prima dello sciopero; adesione individuale preventiva per sapere quanti servizi verranno toccati; sanzioni affidate ai prefetti e non alla Commissione di garanzia, affinchè siano "effettive"; no al blocco di ferrovie, strade, aeroporti, no al danneggiamento irreversibile degli impianti.

La Cgil, però, non ci sta e mette in guardia il governo da rischi di incostituzionalità. "Le norme che attaccano i diritti dei lavoratori e della loro rappresentanza e appaiono sbagliate nel metodo, nel merito e sotto il profilo costituzionale". Il complesso delle misure annunciate, dice la Cgil, "conferma il chiaro intento di introdurre ulteriori e immotivate restrizioni al diritto di sciopero e alla libertà sindacale in una situazione nella quale le regole attuali offrono già all'utenza una protezione che non ha eguali negli altri paesi europei".


Poi il sindacato di corso d'Italia entra nel merito per ribadire la propria contrarietà all'allungamento dei tempi di intervallo; all'introduzione dello sciopero virtuale per legge; all'attribuzione ai prefetti del potere di esecuzione delle sanzioni individuali deliberate dalla commissione; all'attribuzione alla commissione di poteri di conciliazione e arbitrato; alle proposte sulla revoca dello sciopero che già prevedono oggi un preavviso minimo di 5 giorni. Siamo solo alle linee guida, ribadite il governo auspicando il confronto con sindacati e imprenditori. Ma viste le prime reazioni non è difficile prevedere che la polemica diventerà sempre più aspra.

(17 ottobre 2008) la Repubblica

giovedì 16 ottobre 2008

PROPOSTA DI SACCONI! STOP AL DIRITTO DI SCIOPERO


RIPORTIAMO UN ARTICOLO DEL MINISTRO DEL LAVORO SACCONI APPARSO SUL SOLE 24 ORE

MOLTO SIGNIFICATIVO ALLA LUCE DEL DOCUMENTO  DI INTESA SULLA RIFORMA DELLE LINEE CONTRATTUALI FIRMATO DA CISL E UIL

 

 

LA PROPOSTA SACCONI

Il dibattito sulle regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali non può più rimanere confinato nell' ambito della riflessione politica.E tempo che i decisori politici e le parti sociali  affrontino senza pregiudiziali ideologiche i nodi irrisolti di una legislazione che  riflette  la profonda crisi  del modello di relazioni industriali da cui è scaturita.

Al di là di ogni valutazione di merito, allo stato prematura, ben venga dunque la proposta del mini­stro del Welfare, Maurizio Sacconi, di affrontare le criticità problematiche di una legislazione, quella sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che non risponde più all'evoluzione dei rapporti economici e sociali, in quanto ancora incentrata su un sistema di relazioni industriali di tipo conflittua­le e antagonista.

Per ridare forza ed effettività alle regole occorre che tutti gli attori abbiano piena consapevolezza che questo obiettivo non potrà essere perseguito in via puramente legislativa. Decisiva è la revisione complessiva del sistema di relazioni industriali che passi anche attraverso una modernizzazione degli assetti contrattuali in modo da depotenziare le cause  che ingenerano un conflitto ampio ed esasperato



Questo e quanto pensa il nostro governo circa il diritto di sciopero, che è sancito a livello costituzionale

Pinerolo ,16,10, 2008

La rsu

martedì 14 ottobre 2008

SVEGLIAAAA !!!!!!!


Come potrete vedere leggendolo il documento contiene tutte le parti che erano state proposte da Confindustria riportate pari pari nell’intesa con CISL E UIL.

 

Si è dunque abbandonata la piattaforma rivendicativa unitaria che i lavoratori avevano approvato in assemblea, perdendo per strada gli elementi qualificanti di quella piattaforma come il principio di un vero recupero del potere salariale .

Infatti la base di calcolo non sarà più l’inflazione programmata, ma un nuovo indice individuato da terzi che terrà conto dei prezzi al consumo epurandoli dall’inflazione importata .

Ciò significa che, se le aziende aumenteranno i prezzi dei loro prodotti al consumo giustificandolo con il rincaro dell’energia o delle materie prime, i lavoratori pagheranno due volte: la prima per non aver avuto il riconoscimento di quelle quote di salario riferite all’inflazione importata, la seconda per acquistare i beni che le aziende mettono sul mercato con gli aggiustamenti di prezzo.

Ma se tutto ciò non bastasse in aggiunta hanno previsto che la base di calcolo sulla quale apportare gli aumenti salariali non sarà più quella prevista fino ad oggi ma sarà più bassa; per intendersi se oggi l’aumento in percentuale del salario previsto dalla contrattazione nazionale è fatto su un valore, ad esempio 10, domani la percentuale di aumento si applicherà su 8, capite che in termini di salario un aumento del 2,5% del salario partendo da 10 darà un certo risultato economico su 8 darà un salario più basso.

La durata del contratto sarà di tre anni e non è specificato come opererà il meccanismo di recupero automatico del delta tra quello che si era previsto come costo della vita e quello che in realtà si andrà a misurare a fine della vigenza contrattuale.

Si potrà presentare la piattaforma rivendicativa sei mesi prima della normale scadenza del contratto, ma per sette mesi non si potrà dichiarare sciopero a sostegno della trattativa, pena l’applicazione di sanzioni per i lavoratori in lotta .

Se dopo sei mesi la trattativa non va a concludersi, di fatto ci scippano il tavolo di trattativa e ne aprono uno a livello confederale tagliando fuori le categorie ed i lavoratori.

Anche la contrattazione di secondo livello durerà tre anni e la variabilità del premio questa volta è totale legandola a parametri di produttività, efficienza ,redditività.

Vengono inseriti i collegi di arbitrato per dirimere le controversie, ciò significa che le contestazioni disciplinari trasformate in provvedimenti disciplinari verranno gestite dal collegio che si esprimerà in modo da rendere nullo il procedimento di impugnazione legale (pensate ai licenziamenti)

La contrattazione territoriale si effettuerà per quelle aziende che non hanno la contrattazione di secondo livello, con le stesse modalità previste oggi (quindi niente).

Sempre a livello territoriale se le aziende in questione elargiscono soldi a livello individuale si deve ritenere che ci sia una contrattazione aziendale in quanto questa c’è anche se a livello individuale.

Tenendo però conto che le aziende in difficoltà economiche devono essere considerate con rispetto,

a questo proposito si potranno fare deroghe peggiorative al Contratto Nazionale proprio per venire in contro alle aziende in difficoltà (in questo caso si che si attua la contrattazione territoriale dove von c’è il sindacato ma per firmare le deroghe)

Vengono confermati i comitati bilaterali per la gestione di ammortizzatori sociali e collocamento .

ORA CISL E UIL SI INDIGNANO PER IL FATTO CHE NELLE AZIENDE UN MINUTO DOPO LA FIRMA DI QUESTA PORCHERIA I LAVORATORI SONO ENTRATI IN SCIOPERO

SE NON HANNO CAPITO COSA FIRMANO SPIEGHIAMOGLELO NOI.

LA BEFFA


Proposta di linee guida per la riforma della contrattazione collettiva

Roma, 10 ottobre 2008

Con lobiettivo della crescita fondata sullaumento della pro­duttività e lincremento delle retribuzioni, il progetto di riforma intende realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni, in sostituzione del sistema vigente - un accor­do sulle regole e le procedure cui attenersi nella negoziazione e nella gestione della contrattazione collettiva.

Si propone un modello la cui regolamentazione è integral­mente affidata allautonomia negoziale che in tal modo do­vrebbe saper cogliere le soluzioni migliori in funzione delle specificità - produttive, dimensionali, di mercato - dei singoli settori.

Si conferma un assetto della contrattazione collettiva su due livelli: il contratto nazionale di categoria e la contrattazione di secondo livello, aziendale o alternativamente territoriale, lad­dove previsto, secondo lattuale prassi, nellambito di specifici settori.

Per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale di la­voro di categoria si prevede:

a)     la durata triennale tanto per la parte economica che normativa;

b)     la funzione del contratto nazionale di garantire la cer­tezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territo­rio nazionale;

c)     la individuazione dellindicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice


previsionale costruito sulla base dellIPCA (lindice dei prezzi al consumo armonizzato, elaborato da Eurostat per lItalia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati;

d)     lelaborazione della previsione da parte di un soggetto terzo sulla base di una specifica lettera di incarico;

e)     la verifica circa eventuali scostamenti tra linflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, consi­derando i due indici sempre al netto dei prodotti ener­getici importati;

f)       laffidamento al Comitato - costituito a livello interconfe-derale quale specifica sede di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo ac­cordo della verifica circa la significatività degli even­tuali scostamenti registratisi. Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale in termini di variazione dei minimi.

g)     lapplicazione del nuovo indice previsionale ad un valo­re retributivo medio assunto quale base di computo composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità considerata lanzianità media di settore e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dallo stesso contratto nazionale.

Il contratto nazionale di categoria, inoltre, regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale ed azienda­le.

Il contratto nazionale può definire ulteriori forme di bilateralità, anche sulla base di specifici accordi interconfederali conclusi in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefìci fi­scali ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare.

Per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle tratta­tive di rinnovo dei contratti nazionali, è previsto che la presen-

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tazione delle richieste sindacali avvenga sei mesi prima della scadenza del contratto.

A questo stesso obiettivo è rivolta anche la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto prece­dente, riconosca una copertura economica, che le categorie stabiliranno nei singoli contratti, a favore dei lavoratori in ser­vizio alla data di raggiungimento dellaccordo.

Nei casi di crisi del negoziato - e cioè se dopo sei mesi dalla scadenza, lintesa non è stata ancora raggiunta - si prevede anche linteressamento del Comitato interconfederale.

Viene inoltre confermato un periodo di tregua sindacale di sette mesi dalla presentazione della piattaforma, per con­sentire il regolare svolgimento del negoziato stabilendo che, in caso di mancato rispetto, si può esercitare il diritto di chie­dere la revoca o la sospensione dellazione messa in atto du­rante il periodo di tregua.

Per quanto riguarda il secondo livello di contrattazione -parimenti a vigenza triennale - si conferma limportanza che vengano incrementate e rese strutturali tutte le scelte operate con il Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, attuate con D.M. 7 maggio 2008 e gli interventi normativi di cui allart. 2 del D.L. n. 93/08, convertito in legge n.126/08, volti ad incen­tivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contratta­zione di secondo livello che collega aumenti salariali al rag­giungimento di obiettivi di produttività, redditività, ecc. concor­dati fra le parti.

Si confermano le regole che presiedono alla contrattazione di secondo livello e cioè: che si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge; che deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati ne-

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goziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del ne bis in idem.

Eventuali controversie che dovessero insorgere nella applica­zione delle regole stabilite, saranno disciplinate dallautonomia collettiva, in sede territoriale e poi a livello na­zionale.

Qualora la controversia non trovi soluzione in sede di conci­liazione, è previsto il ricorso ad un collegio di arbitrato, se­condo modalità e procedure stabilite nel CCNL o con specifi­co accordo interconfederale.

Per gli eventuali provvedimenti da applicare, il collegio arbitra­le farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di re­sponsabilità riguardanti esclusivamente i comportamenti posti in essere da organizzazioni di rappresentanza.

Rispetto alla contrattazione con contenuti economici, il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficien­za, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del migliora­mento della competitività aziendale nonché ai risultati legati allandamento economico dellimpresa.

Si precisa inoltre che il premio deve avere caratteristiche tali da consentire lapplicazione degli sgravi di legge.

Per i contratti territoriali devono essere determinati criteri di misurazione della produttività, qualità, ecc., sulla base di indi­catori assunti a livello territoriale con riferimento alla specifici­tà di tutte le imprese del settore.

Le modalità di determinazione del premio in azienda devono anche assicurare piena trasparenza sui parametri assunti ed

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il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.

Si prevede poi che le parti nei contratti nazionali possano concordare linee guida utili a definire modelli di premio varia­bile per la diffusione della contrattazione di secondo livello, anche con le incentivazioni previste, nelle PMI.

Il progetto di riforma è costruito in modo che il risultato eco­nomico complessivo per il lavoratore derivi da tre distinti fatto­ri:

a)  gli aumenti retributivi previsti dal contratto nazionale;

b)  laumento della retribuzione in funzione della contrattazio­ne di secondo livello che, in quanto collegata al raggiun­gimento di obiettivi di produttività ed efficienza, risulterà ancora più pesante essendo in tutto o in parte, decontri­buita e detassata;

c)   lattivazione di un elemento di garanzia retributiva - nella misura ed alle condizioni concordate nei contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà eco­nomico-produttiva - che rappresenta una rete di garanziaa favore dei lavoratori dipendenti da aziende nelle quali non si esercita la contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto nazionale. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nellultimo quadriennio. La verifica degli aventi di­ritto e lerogazione dellelemento di garanzia si collocano al termine della vigenza di ciascun contratto nazionale.

La proposta di riforma affida ancora alla contrattazione di set­tore la possibilità di consentire che nel territorio le Associa­zioni delle imprese ed i sindacati territoriali di categoria, pos­sano accordarsi per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi del CCNL.

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Lobiettivo è di consentire il raggiungimento di specifiche inte­se per governare, direttamente nel territorio, situazioni di crisi aziendale o per favorire lo sviluppo economico ed occupazio­nale dellarea. La facoltà di modificare è esercitabile sulla ba­se di parametri oggettivi individuati dal CCNL.

In ogni caso le intese devono essere approvate dalle parti sti­pulanti il CCNL.

Riguardo ai compiti affidati al Comitato paritetico Confindu-stria-Cgil, Cisl, Uil - il cui funzionamento sarà disciplinato con apposito regolamento - oltre alla verifica della funzionalità di quanto definito con il nuovo accordo, si prevede che possa costituire la sede di analisi e di verifica delle relazioni indu­striali e della gestione del fattore lavoro nel sistema industria­le e dei servizi.

Circa il tema della rappresentanza delle parti nella contratta­zione collettiva, nel progetto di riforma si conferma linteresse a definire nuove regole con la disponibilità a valutare le diver­se ipotesi che possono essere adottate con accordo, ivi com­presa la certificazione allINPS dei dati di iscrizione sindacale.

Sempre nella logica di realizzare un sistema di relazioni indu­striali meno conflittuale, si propone alle parti firmatarie di as­sumere il comune impegno a rispettare ed a far rispettare nellesercizio del cosiddetto potere dinflusso proprio delle or­ganizzazioni di rappresentanza di imprese e lavoratori tutte le regole che liberamente saranno definite in materia di con­trattazione collettiva.

Da ultimo si conferma lattenzione per la semplificazio­ne/riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di la­voro a seguito della verifica dellinteresse delle categorie in tal

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senso. Le Confederazioni svolgeranno un ruolo per favorire e coordinare lattività di razionalizzazione.

Tutti gli aspetti applicativi saranno definiti una volta raggiunta lintesa generale.

Questa intesa che ha come obiettivo il rilancio della crescita economica, rafforza lindicazione condivisa da imprese e sin­dacati per una politica di riduzione della pressione fiscale in via prioritaria sul lavoro dipendente e sulle imprese per favo­rirne la competitività.