domenica 24 gennaio 2010

Vietato spiare il dipendente fannullone

Illecite le apparecchiature di controllo a distanza in assenza di accordo o di autorizzazione

Il dipendente non può essere spiato nemmeno se dall’attività di controllo risulti che è venuto meno ai suoi doveri nei confronti dell’azienda. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione annullando il licenziamento inflitto ad un dipendente dell’ENI S.p.A. che, approfittando del badge fornito ai dipendenti, che consentiva loro di parcheggiare nel garage aziendale, aveva eluso i controlli entrando ed uscendo dal garage con la sua auto privata. La Corte di Appello di Milano aveva ritenuto legittimo il licenziamento per la gravità del comportamento “svoltosi in maniera sistematica tale da avere spezzato il vincolo fiduciario” con il datore di lavoro. Di diverso avviso la Suprema Corte che, ordinando l’immediata reintegra del dipendente nel suo posto di lavoro, ha sottolineato che le aziende, anche se si trovano di fronte alla “insopprimibile esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti”, non possono spiarli con l’utilizzo esasperato di mezzi tecnologici tale da annullare “ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza del lavoratore”, in quanto la vigilanza sul lavoro, anche se necessaria nell’organizzazione produttiva, “va mantenuta in una dimensione umana e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie” che violano la privacy del dipendente; le aziende, infatti, per esigenze di sicurezza sul lavoro possono richiedere l’installazione di impianti ed apparecchiature di controllo dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, ma tale installazione deve essere concordata con le rappresentanze sindacali ed autorizzata dall’Ispettorato del Lavoro. (22 agosto 2007)

(Cassazione 15892/2007)

fonte: /www.aziendalex.kataweb.it