martedì 14 ottobre 2008

LA BEFFA


Proposta di linee guida per la riforma della contrattazione collettiva

Roma, 10 ottobre 2008

Con lobiettivo della crescita fondata sullaumento della pro­duttività e lincremento delle retribuzioni, il progetto di riforma intende realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni, in sostituzione del sistema vigente - un accor­do sulle regole e le procedure cui attenersi nella negoziazione e nella gestione della contrattazione collettiva.

Si propone un modello la cui regolamentazione è integral­mente affidata allautonomia negoziale che in tal modo do­vrebbe saper cogliere le soluzioni migliori in funzione delle specificità - produttive, dimensionali, di mercato - dei singoli settori.

Si conferma un assetto della contrattazione collettiva su due livelli: il contratto nazionale di categoria e la contrattazione di secondo livello, aziendale o alternativamente territoriale, lad­dove previsto, secondo lattuale prassi, nellambito di specifici settori.

Per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale di la­voro di categoria si prevede:

a)     la durata triennale tanto per la parte economica che normativa;

b)     la funzione del contratto nazionale di garantire la cer­tezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territo­rio nazionale;

c)     la individuazione dellindicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice


previsionale costruito sulla base dellIPCA (lindice dei prezzi al consumo armonizzato, elaborato da Eurostat per lItalia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati;

d)     lelaborazione della previsione da parte di un soggetto terzo sulla base di una specifica lettera di incarico;

e)     la verifica circa eventuali scostamenti tra linflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, consi­derando i due indici sempre al netto dei prodotti ener­getici importati;

f)       laffidamento al Comitato - costituito a livello interconfe-derale quale specifica sede di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo ac­cordo della verifica circa la significatività degli even­tuali scostamenti registratisi. Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale in termini di variazione dei minimi.

g)     lapplicazione del nuovo indice previsionale ad un valo­re retributivo medio assunto quale base di computo composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità considerata lanzianità media di settore e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dallo stesso contratto nazionale.

Il contratto nazionale di categoria, inoltre, regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale ed azienda­le.

Il contratto nazionale può definire ulteriori forme di bilateralità, anche sulla base di specifici accordi interconfederali conclusi in relazione ad un quadro normativo che assicuri benefìci fi­scali ad incentivazione del funzionamento di servizi integrativi di welfare.

Per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle tratta­tive di rinnovo dei contratti nazionali, è previsto che la presen-

2


tazione delle richieste sindacali avvenga sei mesi prima della scadenza del contratto.

A questo stesso obiettivo è rivolta anche la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto prece­dente, riconosca una copertura economica, che le categorie stabiliranno nei singoli contratti, a favore dei lavoratori in ser­vizio alla data di raggiungimento dellaccordo.

Nei casi di crisi del negoziato - e cioè se dopo sei mesi dalla scadenza, lintesa non è stata ancora raggiunta - si prevede anche linteressamento del Comitato interconfederale.

Viene inoltre confermato un periodo di tregua sindacale di sette mesi dalla presentazione della piattaforma, per con­sentire il regolare svolgimento del negoziato stabilendo che, in caso di mancato rispetto, si può esercitare il diritto di chie­dere la revoca o la sospensione dellazione messa in atto du­rante il periodo di tregua.

Per quanto riguarda il secondo livello di contrattazione -parimenti a vigenza triennale - si conferma limportanza che vengano incrementate e rese strutturali tutte le scelte operate con il Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, attuate con D.M. 7 maggio 2008 e gli interventi normativi di cui allart. 2 del D.L. n. 93/08, convertito in legge n.126/08, volti ad incen­tivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contratta­zione di secondo livello che collega aumenti salariali al rag­giungimento di obiettivi di produttività, redditività, ecc. concor­dati fra le parti.

Si confermano le regole che presiedono alla contrattazione di secondo livello e cioè: che si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge; che deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati ne-

3


goziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del ne bis in idem.

Eventuali controversie che dovessero insorgere nella applica­zione delle regole stabilite, saranno disciplinate dallautonomia collettiva, in sede territoriale e poi a livello na­zionale.

Qualora la controversia non trovi soluzione in sede di conci­liazione, è previsto il ricorso ad un collegio di arbitrato, se­condo modalità e procedure stabilite nel CCNL o con specifi­co accordo interconfederale.

Per gli eventuali provvedimenti da applicare, il collegio arbitra­le farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia di re­sponsabilità riguardanti esclusivamente i comportamenti posti in essere da organizzazioni di rappresentanza.

Rispetto alla contrattazione con contenuti economici, il premio variabile sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficien­za, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del migliora­mento della competitività aziendale nonché ai risultati legati allandamento economico dellimpresa.

Si precisa inoltre che il premio deve avere caratteristiche tali da consentire lapplicazione degli sgravi di legge.

Per i contratti territoriali devono essere determinati criteri di misurazione della produttività, qualità, ecc., sulla base di indi­catori assunti a livello territoriale con riferimento alla specifici­tà di tutte le imprese del settore.

Le modalità di determinazione del premio in azienda devono anche assicurare piena trasparenza sui parametri assunti ed

4


il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.

Si prevede poi che le parti nei contratti nazionali possano concordare linee guida utili a definire modelli di premio varia­bile per la diffusione della contrattazione di secondo livello, anche con le incentivazioni previste, nelle PMI.

Il progetto di riforma è costruito in modo che il risultato eco­nomico complessivo per il lavoratore derivi da tre distinti fatto­ri:

a)  gli aumenti retributivi previsti dal contratto nazionale;

b)  laumento della retribuzione in funzione della contrattazio­ne di secondo livello che, in quanto collegata al raggiun­gimento di obiettivi di produttività ed efficienza, risulterà ancora più pesante essendo in tutto o in parte, decontri­buita e detassata;

c)   lattivazione di un elemento di garanzia retributiva - nella misura ed alle condizioni concordate nei contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà eco­nomico-produttiva - che rappresenta una rete di garanziaa favore dei lavoratori dipendenti da aziende nelle quali non si esercita la contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto nazionale. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nellultimo quadriennio. La verifica degli aventi di­ritto e lerogazione dellelemento di garanzia si collocano al termine della vigenza di ciascun contratto nazionale.

La proposta di riforma affida ancora alla contrattazione di set­tore la possibilità di consentire che nel territorio le Associa­zioni delle imprese ed i sindacati territoriali di categoria, pos­sano accordarsi per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi del CCNL.

5


Lobiettivo è di consentire il raggiungimento di specifiche inte­se per governare, direttamente nel territorio, situazioni di crisi aziendale o per favorire lo sviluppo economico ed occupazio­nale dellarea. La facoltà di modificare è esercitabile sulla ba­se di parametri oggettivi individuati dal CCNL.

In ogni caso le intese devono essere approvate dalle parti sti­pulanti il CCNL.

Riguardo ai compiti affidati al Comitato paritetico Confindu-stria-Cgil, Cisl, Uil - il cui funzionamento sarà disciplinato con apposito regolamento - oltre alla verifica della funzionalità di quanto definito con il nuovo accordo, si prevede che possa costituire la sede di analisi e di verifica delle relazioni indu­striali e della gestione del fattore lavoro nel sistema industria­le e dei servizi.

Circa il tema della rappresentanza delle parti nella contratta­zione collettiva, nel progetto di riforma si conferma linteresse a definire nuove regole con la disponibilità a valutare le diver­se ipotesi che possono essere adottate con accordo, ivi com­presa la certificazione allINPS dei dati di iscrizione sindacale.

Sempre nella logica di realizzare un sistema di relazioni indu­striali meno conflittuale, si propone alle parti firmatarie di as­sumere il comune impegno a rispettare ed a far rispettare nellesercizio del cosiddetto potere dinflusso proprio delle or­ganizzazioni di rappresentanza di imprese e lavoratori tutte le regole che liberamente saranno definite in materia di con­trattazione collettiva.

Da ultimo si conferma lattenzione per la semplificazio­ne/riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di la­voro a seguito della verifica dellinteresse delle categorie in tal

6


senso. Le Confederazioni svolgeranno un ruolo per favorire e coordinare lattività di razionalizzazione.

Tutti gli aspetti applicativi saranno definiti una volta raggiunta lintesa generale.

Questa intesa che ha come obiettivo il rilancio della crescita economica, rafforza lindicazione condivisa da imprese e sin­dacati per una politica di riduzione della pressione fiscale in via prioritaria sul lavoro dipendente e sulle imprese per favo­rirne la competitività.