lunedì 19 ottobre 2009

LICENZIAMENTO LAVORATORE INIDONEO ?


Cassazione: non può essere licenziato il lavoratore allergico alla mansione

Con sentenza nr. 21710 dello scorso 13 ottobre, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o sconvolgimenti nell’organigramma produttivo.

Il caso ha riguardato un lavoratore assunto come operaio con mansioni di addetto all’igiene urbana e all’approvvigionamento dell’acqua. Successivamente il lavoratore, dopo consenso veniva assegnato ai servizi di segnaletica stradale, incompatibili però con la sua allergia alle vernici; lo stesso, a seguito di tale incompatibilità, veniva licenziato per inidoneità fisica.

La Corte precisa che la libertà di iniziativa economica, prevista dall’art. 41 Cost., non equivale a libero arbitrio, poichè il comma successivo ne vieta lo svolgimento quando l’iniziativa privata rechi danno alla sicurezza e alla dignità umana.

Ciò significa che la libertà dell’imprenditore di decide al meglio l’organizzazione della sua azienda, non è esente da controllo, soprattutto da controllo giurisdizionale. In pratica, “il Giudice può controllare il rispetto del diritto del singolo al lavoro (art.4, 35 e 36 Cost) ed alla salute ( art. 32 Cost e 2087 c.c.), eventualmente bilanciando i due interessi (del datore e del lavoratore) contrapposti.

Proprio per tale motivo, gli Ermellini hanno ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore che, “assegnato a mansioni pacificamente nocive per la salute, avrebbe potuto cambiare le proprie mansioni con altre mansioni di pari livello, assegnate ad altri lavoratori, senza pregiudizio per costoro e senza mutamenti dell’organico aziendale.

Fonte: www.cassazione.net