Una nota della CGIL e il testo della sentenza |
27/10/2009 Il Giudice del lavoro di Monza ha emesso una interessante sentenza il 6 ottobre 2009 ( L.S. c. Sira S.r.l.) che riguarda la verifica della legittimità di un contratto a termine e le conseguenze sanzionatorie a seguito di invalidità della clausola di apposizione del termine al contratto. L’interesse trae origine dalle motivazioni portate dal giudice Cristina Dani là dove respinge l’eccezione di illegittimità dell’assunzione a termine relativa al superamento dei limiti quantitativi previsti dal CCNL dei metalmeccanici del 1999. Il giudice sostiene che il contratto del 1999 firmato da FIM, FIOM, UILM, è ultrattivo fino alla definizione di un nuovo contratto firmato da tutti e tre (CCNL 2008) e non è sostituito da quello firmato da FIM e UILM del 2003 con la bizzarria che “il settore metalmeccanico industria sia (è) stato caratterizzato dalla anomala coesistenza di due diversi CCNL.” Rileva, altresì, il giudice che la legge 368/2001 dispone che “ … l’individuazione dei limiti quantitativi è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi” (sottolineato nel testo). Questo, però, vale solo per i contratti successivi alla legge. Ciò può significare che i rimandi di legge alla contrattazione collettiva ai sindacati comparativamente più rappresentativi, qualora esercitati da chi non è comparativamente più rappresentativo, non produce effetti legittimi. Pubblichiamo una nota e la sentenza di cui si parla. Prevediamo, inoltre, di ritornare sull’argomento data la rilevanza del tema. fonte cgil.it |