giovedì 29 gennaio 2009

ACCORDO QUADRO RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI

Roma, 22 Gennaio 2009


Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l'obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occu­pazionale fondata sull'aumento della produttività, l'efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono di realizzare -con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni- un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del re­gime vigente.
Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi, di seguito in­dicati, per un modello contrattuale comune nel settore pubbli­co e nel settore privato:
1. l'assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di cate­goria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese;
2. il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria:
avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa;
avrà la funzione di garantire la certezza dei tratta­menti economici e normativi comuni per tutti i lavo­ratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;
per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previ­sionale costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei
2
prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L'elaborazione della pre­visione sarà affidata ad un soggetto terzo;
si procederà alla verifica circa eventuali scostamen­ti tra l'inflazione prevista e quella reale effettiva­mente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati;
la verifica circa la significatività degli eventuali sco­stamenti registratisi sarà effettuata in sede pariteti­ca a livello interconfederale, sede che opera con fi­nalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistemati­co della funzionalità del nuovo accordo;
il recupero degli eventuali scostamenti sarà effet­tuato entro la vigenza di ciascun contratto naziona­le;
il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un va­lore retributivo individuato dalle specifiche intese;
nel settore del lavoro pubblico, la definizione del calcolo delle risorse da destinare agli incrementi sa­lariali sarà demandata ai Ministeri competenti, pre­via concertazione con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto e nei limiti della necessaria program­mazione prevista dalla legge finanziaria, assumen­do l'indice (IPCA), effettivamente osservato al netto dei prodotti energetici importati, quale parametro di riferimento per l'individuazione dell' indice previsio­nale, il quale viene applicato ad una base di calcolo costituita dalle voci di carattere stipendiale e man­tenuto invariato per il triennio di programmazione;
nel settore del lavoro pubblico, la verifica degli e-ventuali scostamenti sarà effettuata alla scadenza del triennio contrattuale, previo confronto con le parti sociali, ai fini dell'eventuale recupero nell'ambito del successivo triennio, tenendo conto
3
dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto dell'intero settore;
3. la contrattazione collettiva nazionale di categoria o confederale regola il sistema di relazioni industriali a li­vello nazionale, territoriale e aziendale o di pubblica amministrazione;
4. la contrattazione collettiva nazionale o confederale può definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamen­to di servizi integrativi di welfare;
5. per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo dei contratti collettivi, le specifiche intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la pre­sentazione delle richieste sindacali, l'avvio e lo svolgi­mento delle trattative stesse;
6. al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condi­zionata la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli con­tratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla da­ta di raggiungimento dell'accordo;
7. nei casi di crisi del negoziato le specifiche intese pos­sono prevedere anche l'interessamento del livello ìn-terconfederale;
8. saranno definite le modalità per garantire l'effettività del periodo di "tregua sindacale" utile per consentire il re­golare svolgimento del negoziato;
9. per il secondo livello di contrattazione come definito dalle specifiche intese - parimenti a vigenza triennale -le parti confermano la necessità che vengano incre­mentate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di ridu­zione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimen­to di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficien­za, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglio­ramento della competitività nonché ai risultati legati
4
all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti;
10. nel settore del lavoro pubblico l'incentivo fiscale-contributivo sarà concesso, gradualmente e compati­bilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai premi lega­ti al conseguimento di obiettivi quantificati di migliora­mento della produttività e qualità dei servizi offerti, te­nendo conto degli obiettivi e dei vincoli di finanza pub­blica;
11. salvo quanto espressamente previsto per il comparto artigiano, la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione;
12. eventuali controversie nella applicazione delle regole stabilite, saranno disciplinate dall'autonomia collettiva con strumenti di conciliazione ed arbitrato;
13. la contrattazione di secondo livello di cui al punto 9, deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di legge;
14. per la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle PMI, con le incentivazioni previste dalla legge, gli specifici accordi possono prevedere, in ragione delle caratteristiche dimensionali, apposite modalità e condi­zioni;
15. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, ai fini della effettività della diffusione della contrattazio­ne di secondo livello, i successivi accordi potranno in­dividuare le soluzioni più idonee non esclusa l'adozione di elementi economici di garanzia o forme analoghe, nella misura ed alle condizioni concordate nei contratti nazionali con particolare riguardo per le si­tuazioni di difficoltà economico-produttiva;
16. per consentire il raggiungimento di specifiche intese per governare, direttamente nel territorio o in azienda,
5
situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, le specifiche intese potranno defini­re apposite procedure, modalità e condizioni per modi­ficare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;
17. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, i successivi accordi dovranno definire, entro 3 mesi, nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva valutando le diverse ipo­tesi che possono essere adottate con accordo, ivi compresa la certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale;
18. le nuove regole possono determinare, limitatamente al­la contrattazione di secondo livello nelle aziende di servizi pubblici locali, l'insieme dei sindacati, rappre­sentativi della maggioranza dei lavoratori, che possono proclamare gli scioperi al termine della tregua sindaca­le predefinita;
19. le parti convengono sull'obiettivo di semplificare e ri­durre il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei diversi comparti.
Le parti confermano che obiettivo dell'intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività, anche attraverso il rafforza­mento dell'indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fisca­le sul lavoro e sulle imprese, nell'ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.