mercoledì 7 gennaio 2009

Tossicodipendenze e accertamenti di controllo






E’ stato pubblicato sulla GAZZETTA UUFFICIALE n. 236 del 8.10.08 il documento delle procedure di accertamento dell’assenza di tossicodipendenza che da applicazione al Provvedimento della conferenza Stato Regioni del 30.10.07 pubblicato in GU il 15.11.07 n. 266 che a sua volta dà applicazione all’art 125 del DPR 309/90.
Il provvedimento dà mandato ai medici competenti dell’azienda di attivare le procedure di controllo relative all’assunzione di sostanza stupefacenti di diverse categoria di lavoratori fra le quali cito per sintesi le più diffuse in ogni settore:
- Autisti per i quali è richiesta la patente di guida C-D-E;
- Personale addetto alla circolazione dei treni, delle metropolitane, delle tranvie, filovie, autolinee, impianti, funicolari, aerei e della navigazione della navi;
- Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (ruspe, muletti, carrelli elevatori);
Lavoratori che impiegano gas tossici e fabbricano fuochi d’artificio

La procedura operativa ha inizio con al segnalazione da parte del datore di lavoro al medico competente, di tutti i lavoratori che svolgono le mansioni individuate dal provvedimento del 2007.
Il medico del lavoro a questo punto da indicazione al datore di lavoro di convocare i lavoratori da sottoporre ai controlli. I lavoratori verranno avvisati da parte del datore di lavoro 24 ore prima dei monitoraggio sanitari che comprendono la visita medica e l’esame dell’urine. Di fronte ad una non negatività del soggetto sottoposto a controllo, il lavoratore verrà giudicato “TEMPORANEAMENTE INIDONEO ALLA MANSIONE”. Al lavoratore viene data la possibilità di fare ricorso successivamente viene inviato alle strutture sanitarie pubbliche per ulteriori approfondimenti. (SER.T del S.S.N.).Confermata la non negatività verrà intrapreso il percorso di ricupero che dovrebbe concludersi entro 6-12 mesi.

approfondimento


La conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni, e Provincie autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento del 18 settembre 2008, ha sancito l’accordo in materia di procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza, previsto dal comma 2 dell’art 8 dell’Intesa siglata il 30 ottobre 2007 da parte della medesima Conferenza
Il legislatore con il DPR 309/90 all’art 125 aveva previsto che i lavoratori destinati a mansioni comportanti rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, venissero sottoposti ad accertamento di assenza di tossicodipendenza. Tali accertamenti devono rispondere ai seguenti requisiti:
- essere svolte a cura di strutture pubbliche nell’ambito del servizio sanitario nazionale;
- essere a carico del datore di lavoro per quanto riguarda l’onere economico,
- aver luogo prima dell’assunzione in servizio, con la successiva previsione di accertamenti periodici.
Dove si riscontri la tossicodipendenza, il datore di lavoro ha l’obbligo di far cessare il lavoratore dallo svolgimento delle mansioni a rischio, pene l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 5.164 a 25.822 di euro.
Occorre chiarire che gli accertamenti sanitari non riguardano solo l’assenza di tossicodipendenza ma anche l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (quali alcool, psicofarmaci ecc…), poiché il fine è duplice, ovvero la salvaguarda, dell’incolumità pubblica e il recupero del lavoratore
Il provvedimento prevede due distinti livelli di accertamento: il primo interamente affidato al medico competente, e un altro, di secondo livello, a cura delle strutture competenti con compiti di approfondimento diagnostico – accertativo.
Per quanto riguarda il medico competente bisogna metter in luce che già il Dlgs 81/2008 all’art 41 demanda proprio al medico competente di ordinare gli esami ritenuti necessari al fine di certificare l’assenza di droghe e, quindi, l’idoneità alla mansione specifica.
In particolare per l’accertamento di primo livello l’accordo oltre a prevedere la possibilità di eseguire test rapidi in sede di visita medica, consente al medico competente di ricorrere a laboratori autorizzati. Il laboratorio ricevuto e analizzato il campione comunicherà entro 10 giorni al medico competente i risultati.
Il lavoratore entro 10 gironi dalla comunicazione dell’esito positivo può chiedere un test di revisione, eventualmente alla presenza sua o di un consulente tecnico, purché ne sostenga i costi.
Se il lavoratore risulta positivo agli accertamenti di primo livello, viene inviato dal medico alla struttura sanitaria competente per la visita medica; se egli rifiuta, viene sospeso dalla mansioni a rischio. Il Sert deve accertare la presenza o assenza di tossicodipenza, rilevando modalità e frequenza di assunzione delle sostanze. Qualora gli accertamenti clinici e di secondo livello risultino positivi, viene data comunicazione al medico competente, il quale certificherà l’idoneità temporanea alla mansione e informerà il datore, che procederà tempestivamente a fare cessare dall’espletamento dalla mansione il lavoratore interessato.
Qualora gli accertamenti di secondo livello dimostrino la tossicodipendenza, il lavoratore (che vi consenta) ha diritto di accedere al trattamento riabilitavo con sospensione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore al quale è stata certificata l’assenza di tossicodipendenza ma che si risultato positivo agli accertamenti di primo livello, prima di essere riammesso a svolgere la mansione a rischio sospesa, potrà essere sottoposto a monitoraggio cautelativo da parte del medico competente per almeno 6 mesi riportando risultati completamente e costantemente negativi.
Da quanto detto al medico competente non è stata attribuita nessuna mansione che non sia in grado di svolgere in quanto l’accertamento dello stato di tossicodipendenza è demandato alla struttura pubblica competente (Sert). Vi è una distinzione tra consumatore abituale e sporadico, in quanto il secondo dopo un periodo di monitoraggio può essere riammesso a svolgere le mansioni a rischio.

Per quanto riguarda i SerT. I Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) sono i servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale dedicati alla cura, alla prevenzione ed alla riabilitazione delle persone che hanno problemi conseguenti all'abuso di sostanze psicoattive (droghe o alcool) che generano dipendenza dalle stesse.
I SerT dispongono di una propria pianta organica, definita periodicamente dalla regione; inoltre, vi sono operatori professionali qualificati e specializzati nella dipendenza da sostanze psicoattive come ad esempio: medici, infermieri professionali, educatori professionali, assistenti sanitari,
Pertanto i Sert sono strutture organizzate proprio per affrontare le situazioni previste nel documento in oggetto, se mai occorrerà vedere in futuro se il personale e i mezzi saranno sufficienti od occorrerà un potenziamento.
FONTE: www.consulentidellavoro.it