mercoledì 7 gennaio 2009

ancora su accertamenti di assenza di tossicodipendenza







In Gazzetta Ufficiale il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni: al via gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2008, il Provvedimento 18 settembre 2008 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.
La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano aveva, infatti, sancito, in data 18 settembre 2008, l’accordo per le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi” applicative del provvedimento del 30 ottobre 2007 (art. 8, comma 2).
Questo provvedimento trova la sua ratio nell’Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 che introduceva l’obbligo di effettuazione di controlli sull’assunzione anche solo sporadica di sostanze stupefacenti in quelle mansioni, indicate nell’allegato dello stesso provvedimento, che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi.

ALLEGATO 1
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI
PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITÀ E LA SALUTE DEI TERZI
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.)
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta,verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.


Per formulare il giudizio di non-assunzione il medico competente deve effettuare accertamenti che comprendono sia la visita medica che esami tossicologici da effettuare in conformità all’accordo sulle procedure appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Queste visite mediche il cui costo è a carico del datore di lavoro devono essere effettuate (articolo 4) “prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I” e poi con modalità periodica.
Nel caso di positività del test il lavoratore deve essere inviato al SERT o ad una delle altre strutture specialistiche previste per il settore dei trasporti che dovranno innanzitutto confermare la positività del test e poi formulare diagnosi di: tossicodipendenza o di consumo occasionale o, infine, di assenza di tossicodipendenza.

Le procedure per l’effettuazione delle visite, degli esami tossicologici, per la conservazione ed il trasporto dei campioni ecc. furono demandate dalla Conferenza Stato-Regioni ad una Commissione tecnico-scientifica (di cui l’INCA ha fatto parte su mandato della CGIL) che ha terminato i suoi lavori nel mese di giugno u.s. definendo un protocollo per gli accertamenti sanitari che includeva anche il test su saliva oltre a quello su urina e su matrice cheratinica, protocollo che è stato inviato al Miniestero della Salute affinché fosse portato all’approvazione della Conferenza Stato-Regioni.
Il sottosegretario Giovanardi il 30 luglio inviava alla Conferenza Stato-Regioni un nuovo protocollo ritirando quello elaborato dalla Commissione ad hoc, si tratta di un testo molto peggiorativo a quello elaborato dalla Commissione e che riprende anche dei punti che erano stati cassati in sede di dibattito con le parti sociali dal testo dell’Intesa del 2007, si pensi in particolare all’obbligo di effettuare i test in presenza di infortuni o incidenti.

Tale testo è andato alla discussione della Conferenza dove sono state possibili solo modifiche molto parziali (in allegato trovate il testo di commento al documento “Giovanardi” che come INCA abbiamo predisposto per la CGIL).


Le linee guida risultanti dalla conferenza unificata del 18 settembre 2008 definiscono a livello nazionale i punti relativi alle modalità di accertamento.
- attivazione delle procedure: Il datore di lavoro deve comunicare al medico-competente per iscritto i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento, i controlli dovranno avvenire almeno una volta all’anno;
- modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari: gli accertamenti vanno effettuati prima dell’affidamento della mansione a rischio, periodicamente, quando sussiste un ragionevole dubbio di assunzione di sostanze illecite, dopo un incidente avvenuto durante il lavoro (nella originaria proposta del Ministro Turco questo obbligo interveniva per eventi che avevano determinato almeno 30 gg di assenza ma poi questo punto fu cassato nel confronto con le parti Sociali).
- procedure accertative di primo livello da parte del medico competente: al medico competente spetta di organizzare le visite ed i controlli dando notizia al lavoratore della data di visita con un preavviso di non più di un giorno. In sede di visita di primo livello il medico deve effettuare una visita medica “orientata” ed uno dei test tossicologico-analitico di primo livello (definiti poi successivamente).
Nel caso di negatività del test il lavoratore viene dichiarato idoneo da parte del medico competente.
In caso di positività il lavoratore dovrà essere giudicato “temporaneamente inidoneo alla mansione” che quindi deve essere sospeso dallo svolgimento della mansione a rischio e lo stesso lavoratore deve essere inviato alle strutture sanitarie competenti (SERT et al.)
Il costo dell’esame tossicologico richiesto dal lavoratore che ritenga non corretto il risultato di quello effettuato in azienda (falsi positivi ecc) è a carico del lavoratore.
In caso di positività del test ed in presenza di lavoratore per il quale il SERT non formuli un giudizio di tossicodipendenza, il medico competente deve effettuare controlli periodici per almeno 6 mesi e con una frequenza che deve essere almeno mensile.
Al termine di questo periodo di monitoraggio cautelativo il lavoratore dovrà essere sottoposto a nuova visita di idoneità per garantire il suo stato di non assuntore, anche se il medico competente può decidere di effettuare ulteriori controlli anche nei sei mesi successivi alla ripresa della attività lavorativa.

- metodologia dell’accertamento da parte del medico competente. Il testo declina dettagliatamente il contenuto della visita medica ma anche l’esame tossicologico che deve essere effettuato su urina. Le modalità di prelievo del campione sono minuziosamente declinate come pure lo sono le modalità di conservazione e di trasporto verso i laboratori prescelti per effettuare il test di controllo. Tutta questa procedure prevede la compilazione di un verbale di prelievo e trasmissione del campione.
- metodologia dell’accertamento da parte del SERT o da altre strutture sanitarie competenti: anche qui sono indicate le matrici biologiche sulle quali effettuare i test (urinaria e cheratinica) ma anche è minuziosamente elencato il contenuto della visita medica ad opera delle strutture di secondo livello
- infine sono indicati i requisiti di qualità dei laboratori di analisi.



Tutta la documentazione citata può essere richiesta alla Consulenza Medico-Legale Nazionale via e-mail all’indirizzo m.bottazzi@inca.it

a cura di Marco Bottazzi e Gabriele Norcia della Consulenza medico-legale Inca Cgil