mercoledì 18 novembre 2009

Controllo a distanza dei lavoratori



LUCA scrive "
L’argomento esula dai contenuti classici trattati dal sito, ma a mio avviso, merita una più attenta considerazione.

Il Ministero del Lavoro è ritornato con nota protocollo n° 6585 del 28.11.06 sul tema del controllo a distanza sui lavoratori in risposta ad un interpello di un sindacato dei lavoratori del settore farmaceutico .



L’argomento abbastanza sensibile, com’è noto, attiene a quanto disciplinato dallo Statuto dei Lavoratori vieta espressamente l’uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi finalizzati alla vigilanza sull'attività lavorativa.
L’art. 4 comma 1° della legge citata stabilisce che è vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

Il divieto è composto da diversi elementi:

- la presenza di impianti audiovisivi ed altre apparecchiature.

Per “impianti audiovisivi” s’intendono tutti quei macchinari che permettono di acquisire una diretta conoscenza dell’attività svolta dai lavoratori.

Con il termine “apparecchiature” si è inteso inserire nell’articolo una clausola aperta, in modo da poter comprendere nel divieto tutte le possibili attrezzature dotate di potenzialità di controllo indipendentemente dall’esclusiva utilizzazione ai fini dell’attività di vigilanza.

Il riferimento operato dalla legge alle “apparecchiature”, fornisce un’indicazione qualitativa del controllo vietato: deve essere realizzato da una macchina e non da una persona.

-per finalità di controllo: non qualsiasi tipologia di controllo, ma esclusivamente quello effettuato da impianti audiovisivi ed apparecchiature.

- a distanza: non è necessario che si verifichi un controllo continuo, essendo sufficiente la semplice possibilità di un controllo attuabile dal datore di lavoro in qualsiasi momento, senza la conoscenza del dipendente controllato.

- dell’attività lavorativa: il controllo sanzionato ha per oggetto l’attività lavorativa.

Fra le varie ipotesi possibili, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che ricadano sotto il divieto di cui sopra:

“l’installazione dei “terminali macchine” in grado di stampare schede che consentano, tra l’altro, di determinare l’operatore, il tipo o i tipi di lavorazione, la data, l’ora e il minuto d’inizio dell’attività lavorativa, la quantità e i ritmi di produzione, i tempi di sosta e la tipologia delle cause di sosta” (Pretura di Milano 4 ottobre 1988).

Il precetto contenuto nel 1° comma dell’art. 4 dello Statuto attiene alle modalità con cui il datore di lavoro agisce per raccogliere informazioni sul conto dei dipendenti, che di per sé sarebbero legittimamente acquisibili, purché pertinenti all’area del rapporto di lavoro e alla prestazione richiesta, con mezzi diversi da quelli rientranti nel concetto di apparecchiature per il controllo a distanza, a meno che non vi siano le seguenti esigenze :

- l'installazione degli impianti è richiesta da esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro;
- l'utilizzo di detti impianti, per le finalità consentite dalla legge, sia stato oggetto di accordo intercorrente tra datore di lavoro e Rappresentanze Sindacali Aziendali presenti nell’unità produttiva, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna (Assemblea dei lavoratori).

In mancanza di accordo vi provvederà la Direzione provinciale del lavoro su istanza del datore di lavoro, normando le modalità per l'uso di tali impianti; avverso i provvedimenti della DpL è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Ministero del lavoro, azionato o dal del datore o dai sindacati dei lavoratori interessati.

Il datore di lavoro che adotta tale sistema di controlli mediante impianti sopra citati in violazione delle norme disciplinanti le condizioni di legittimità è punito, con l'ammenda € 154,00 a € 1.549,00 (aumentabile fino al quintuplo) o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.




fonte;
http://www.diario-prevenzione.net/diarioprevenzione/html//modules.php?name=News&file=article&sid=1481