mercoledì 11 novembre 2009

MALATTIA PROFESSIONALE: QUESTA SCONOSCIUTA -

LAVORO - MALATTIA PROFESSIONALE: QUESTA SCONOSCIUTA - INCA-BOTTAZZI(AREA MEDICO-LEGALE):"SENTENZA CASSAZIONE: ILLEGITTIMITA' LICENZIAMENTO SOPRAGGIUNTA INIDONEITA' MANSIONE"

Marco Bottazzi e Gabriele Norcia consulenti medico-legali dell'Inca Cgil, a fronte dell'atteggimaneto del lavoratore di diniego nella presentazione della denuncia di mallatia professionale, sottolineano l'illegimità di situazioni di licenziamento
per sopraggiunta inidoneità alla mansione. In sostanza, vi è l'obbligo per il datore di lavoro di verificare la sussistenza di altre possibili collocazioni lavorative compatibili con lo stato di salute.

"Come Patronato - afferma Bottazzi - poniamo con costanza il tema della sottodichiarazione, della sottodenuncia delle malattie professionali, indicando nel contempo quelle che a nostro avviso ne sono le cause.
Tra queste cause vi è certamente la non fruibilità del diritto da parte del lavoratore. Esperienza comune è il diniego da parte del lavoratore alla presentazione della denuncia di malattia professionale all'INAIL nel momento in cui apprende che detta denuncia viene a conoscenza del datore di lavoro e questo per la paura di immediate conseguenze occupazionali."

Bottazzi sottolinea "In un recente convegno a cui abbiamo partecipato come Patronato abbiamo potuto registrare come siano in aumento i casi in cui il lavoratore richiede al medico competente di procrastinare l'emissione di giudizi di idoneità con limitazioni o addirittura di giudizi di inidoneità per non averne ricadute salariali (indennità, premi, ecc.), se non occupazionali (licenziamento per sopraggiunta inidoneità alla mansione).

Stante questa situazione molto interessante ed utile alla nostra quotidiana attività appare la recente sentenza numero. 21710 dello scorso 13 ottobre, con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o sconvolgimenti nell’organigramma produttivo.

Il caso ha riguardato un lavoratore assunto come operaio con mansioni di addetto all’igiene urbana e all’approvvigionamento dell’acqua. Successivamente il lavoratore, dopo consenso veniva assegnato ai servizi di segnaletica stradale, incompatibili però con la sua allergia alle vernici; lo stesso, a seguito di tale incompatibilità, veniva licenziato per inidoneità fisica.

La Corte precisa che la libertà di iniziativa economica, prevista dall’art. 41 Cost., non equivale a libero arbitrio, poichè il comma successivo ne vieta lo svolgimento quando l’iniziativa privata rechi danno alla sicurezza e alla dignità umana.
Ciò significa che la libertà dell’imprenditore di decide al meglio l’organizzazione della sua azienda, non è esente da controllo, soprattutto da controllo giurisdizionale. In pratica, “il Giudice può controllare il rispetto del diritto del singolo al lavoro (art.4, 35 e 36 Cost) ed alla salute ( art. 32 Cost e 2087 c.c.), eventualmente bilanciando i due interessi (del datore e del lavoratore) contrapposti.

Già nella fase di merito la Corte d'Appello aveva considerato illegittimo il licenziamento perché inflitto attraverso un "indebito sindacato di scelte riservate alla discrezionalità dell'imprenditore" sulla base dell'art. 41 della Costituzione. La Cassazione ( Cassazione Civile - Sezione Lavoro, Sent. n. 21710 del 13.10.2009) ha confermato la decisione della Corte d'Appello evidenziando che correttamente si è ritenuta "illegittima la perdita del posto di lavoro da parte di una persona che, assegnata a mansioni pacificamente nocive per la sua salute, avrebbe potuto cambiare le proprie mansioni con altre di pari livello assegnate ad altri lavoratori, senza pregiudizio per costoro e senza mutamenti dell'organico aziendale".
Tutta la documentazione citata può essere richiesta alla Consulenza Medico-Legale Nazionale via e-mail all’indirizzom.bottazzi@inca.it.

Ricordiamo in questa sede l'intervento innovativo dell'INCA CGIL in materia di riconoscimento delle invalidità dei nostri lavoratori all'estero (vedi intervista video on line Avvocato Maffei http://www.italiannetwork.it/video.aspx?id=491)

"Abbiamo ottenuto già 25 anni fa - sostiene l'Avvocato Maffei consulenti legale dell'INCA - la prima rogatoria internazionale per lo spiegamento di una consulenza tecnica in un processo che riguardava il riconoscimento di una prestazione di invalidità”.
E l’avv.Maffei chiarisce “Nei processi che riguardano le prestazioni di invalidità c’è la necessità di acquisire un parere tecnico, medico-legale sulla effettività delle condizioni che danno poi luogo al riconoscimento del diritto, che deve essere acquisito attraverso regolari visite a Roma. Questo era un ostacolo che rendeva impossibile l’accesso alla giustizia per molti richiedenti lo stato di invalidità all’estero. Noi abbiamo ottenuto la prima ordinanza che ha ammesso la visita rogatoria tramite il consolato. E questo ha reso possibile l’accesso alle prestazioni di invalidità a molti pensionati. Sulla scia di questa giurisprudenza abbiamo avuto numerose sentenze che hanno riconosciuto importanti diritti sull’interpretazione delle varie convenzioni e sulla loro regolamentazione. In 2 o 3 casi abbiamo fatto ricorso alla Corte di Giustizia per ottenere un’interpretazione che fosse coerente.