mercoledì 18 novembre 2009

I quesiti sul decreto 81/08: la formazione con gli organismi paritetici


La formazione di lavoratori e RLS fatta senza la collaborazione con gli organismi paritetici, può essere considerata dagli ispettori dell’organo di vigilanza come una mancata formazione?Cosa si intende con “collaborazione”? A cura di G. Porreca.

Chiarimenti circa la formazione di lavoratori e RLS fatta senza la collaborazione con gli organismi paritetici. Cosa si intende con “collaborazione”? Quale sanzione è prevista? A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Quesito
Alcuni ispettori di un organo di vigilanza durante una visita presso la mia azienda hanno sanzionato la mancata formazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori in quanto la stessa non è stata effettuata con la collaborazione dell'organismo paritetico. E' regolare tutto ciò?

Risposta
L’obbligo di effettuare la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in collaborazione con gli organismi paritetici è riportato nell’art. 37 comma 12 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il quale ha in pratica riscritto, modificandolo in parte, il corrispondente art. 22 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro che, come è noto, è stato abrogato dal citato decreto legislativo.
L’art. 22 comma 6 del D. Lgs. n. 626/1994, infatti disponeva che:

“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

Con l’art. 37 comma 12 del D. Lgs. n. 81/2008 l’art. 22 comma 6 del D. Lgs. n. 626/1994 è stato così riscritto:

“La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

e quindi successivamente lo stesso è stato modificato con il decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009 così come di seguito indicato:>>continua su fonte;http://www.puntosicuro.it/italian/I_quesiti_sul_decreto_8108_la_formazione_con-art-9429.php