domenica 7 dicembre 2008

E il conguaglio si mangia la tredicesima




Il raffronto tra le imposte versate e quelle effettivamente dovute può avere effetti traumatici sullo stipendio
 

Dicembre è un mese dai due volti per chi percepisce la busta paga. Il primo è quello felice della tredicesima, il secondo può assumere aspetti tragici. E prende il nome di conguaglio fiscale, una vera e propria resa dei conti con l’amministrazione finanziaria.

Ma qual è il perverso meccanismo che rovina le feste di fine anno?
Tutto prende origine dalle leggi fiscali. La normativa, relativa alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente, prevede che il sostituto d’imposta – ovvero il datore di lavoro - debba effettuare in ogni periodo di paga delle ritenute Irpef, che sono calcolate sul reddito corrisposto in ogni mese.
Tale prelievo, tuttavia, non è applicato a titolo definitivo, bensì a titolo d’acconto. Alla fine di ogni anno, infatti, lo stesso sostituto è tenuto al ricalcolo di tutte le somme ed i valori (beni e servizi) corrisposti al dipendente per definire la sua posizione con l’erario. Se il risultato è a debito significa che il totale delle ritenute applicate nel corso dell’anno è insufficiente rispetto a quelle effettivamente dovute per i redditi conseguiti, nel medesimo periodo, dal dipendente. Ecco, allora, che scatta il conguaglio e le ritenute da applicare "tagliano" la busta paga.


L’articolo 23, comma 3, del Dpr 600/1973 stabilisce che ogni sostituto d’imposta entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento debba effettuare un controllo tra le imposte effettivamente versate a titolo di acconto nel corso dell’anno e quelle effettivamente dovute. In altre parole si passa da un prelievo su base presuntiva ad uno fondato sul reddito effettivamente percepito.

L’operazione può generare due risultati. Molto diversi fra loro. Un risultato a debito. E in questo caso significa che le imposte pagate nel corso dell’anno sono state insufficienti rispetto a quelle. Scatta, in questo caso, la sforbiciata della busta paga.
Se invece il risultato è a credito significa che sono state pagate più tasse del dovuto. In questa ipotesi il sostituto provvederà a restituire la somma di denaro pagata in eccesso.

Sebbene per legge sia consentito effettuare le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni erogate in dicembre, gennaio o febbraio, in genere il conguaglio è effettuato con la retribuzione erogata nel mese di dicembre, che include la tredicesima.

La tredicesima
E’ una mensilità aggiuntiva, oramai prevista da tutti i contratti nazionali di lavoro. È un compenso definito indiretto, perché non è commisurato alla prestazione di lavoro, ma matura in base all’anno solare.

Semplificando. La tredicesima è pari a uno stipendio mensile. Nel calcolo non rientrano gli elementi della retribuzione non aventi carattere retributivo, non ricorrenti e non corrisposti in misura determinata. Per esempio non concorrono a determinare la tredicesima le maggiorazioni per il lavoro straordinario, le indennità per le ferie e per la reperibilità.

Inoltre, poiché questa mensilità matura per dodicesimi, nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, è corrisposta in proporzione ai mesi in cui si è prestato il lavoro.

La tredicesima, come qualsiasi reddito, è soggetta al prelievo Irpef e ai contributi previdenziali e assistenziali