giovedì 4 dicembre 2008

Ma il preposto chi è?


Con diverse sentenze,la Corte di cassazione ha definito  i ruoli,le competenze e responsabilità del preposto e del capo squadra secondo quanto prescritto dal dlgs 626/94. Il  DLGS 81/08 ha meglio definito  la figura del preposto  all’interno dell’organizzazione della sicurezza. Il controllo diretto sui lavoratori può ricadere su alcune figure intermedie come i dirigenti ed i preposti. In particolare il preposto ha il dovere di controllare l'applicazione di misure di prevenzione predisposte da altri. Un capo squadra ha funzione di preposto perché rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il lavoro dei componenti la squadra.   

 



Il conferimento della qualifica di preposto ad un soggetto va fatta non in base a formali qualificazioni giuridiche ma con riguardo alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa, dal momento che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizioni di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da potere impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere, per ciò stesso, tenuto all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.

Il controllo che il datore di lavoro ed il preposto devono esercitare sull'operato dei dipendenti, affinché non si verifichino infortuni, essendo finalizzato alla tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori, non può risolversi nella sola messa a loro disposizione dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, ma deve costituire uno degli impegni prioritari degli stessi, gravando su di loro anche l'onere di svolgere una continua azione pedagogica con il ricorso, se necessario, a sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che non si adeguino alle dette disposizioni.


Chi si occupa di sicurezza ben conosce la importanza del preposto e le difficoltà di definirne la figura, le competenze, le responsabilità.

Da alcuni anni, sia la dottrina, che anche la Suprema Corte stanno dando il loro contributo con l'obiettivo di fare maggiore chiarezza su questo centrale personaggio.

Nell'ambito di questo tentativo di "costruzione", ci sembra utile commentare la massima che pubblichiamo, che ha l'indubbio pregio (oltre che di essere molto recente) di affrontare in maniera diretta la problematica "nodale" che riguarda la figura e di chiarire, in modo , riteniamo, sufficientemente esaustivo, alcuni dubbi sul preposto, dubbi che, si badi bene, non afferiscono tanto all'area della disamina giuridica del soggetto, quanto soprattutto alla gestione quotidiana della sicurezza in azienda.

Cerchiamo, dunque, di dare una serie di risposte a domande "comuni" sul preposto

Chi è il preposto?

La funzione di preposto nasce nel momento in cui, nella organizzazione del lavoro in azienda, ad un soggetto venga affidata una mansione che lo ponga in una situazione di preminenza nei confronti di altri (fosse anche uno) dipendenti dell'azienda stessa. "Chiunque" -"in qualsiasi modo abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate".(Cass., sez. IV 30/03/98).

Come lo si individua?

Non formali qualificazioni sono dunque alla base della figura, bensì il solo fatto di essere "effettivamente" il coordinatore di altri lavoratori. Ciò solo pone il preposto nella posizione di dovere gestire, in una con la produzione, anche la sicurezza.

Nomina?

Non crediamo che, dopo quanto detto, resti un qualsiasi dubbio sulla completa inutilità di procedere ad individuazioni e a successive nomine di soggetti che non ne hanno bisogno proprio perché, nella effettività, gestiscono già, per la produzione, una funzione di preminenza nei confronti di altri lavoratori. Anche in questo campo recente Giurisprudenza ha confermato che "colui che esercita in concreto determinate funzioni che, al di là di quella formale di cui è investito, lo obbligano a pretendere il rispetto delle norme antinfortunistiche, lo costituiscono come soggetto destinatario delle stesse" (Cass. 31 maggio 1995).