CASSA INTEGRAZIONE E PERMESSI LEGGE 104/92
Riceviamo spesso quesiti in merito al diritto dei lavoratori che sono messi in cassa integrazione, per un periodo più o meno lungo, di avvalersi dei permessi di cui alla legge 104/92 (3 giorni di permesso retribuito ogni mese) per assistere un parente disabile o per sé stessi (nel caso di lavoratore disabile) durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
Abbiamo chiesto un parere alla consulenza legale nazionale la quale ritiene che la legge 104 vada interpretata nel senso che il lavoratore in sospensione del rapporto di lavoro (per cig, per ferie, ecc.) non ha diritto alla fruizione dei permessi durante tale periodo di sospensione.
Infatti, la legge 104 ha istituito specifici permessi -retribuiti al 100%- che permettono al lavoratore, impegnato in attività lavorativa e quindi impossibilitato ad assistere il parente disabile, di fruire ogni mese di 3 giorni per tale assistenza oppure per sé stesso se disabile.
Ma se il lavoratore é già assente dal lavoro (perché in cassa integrazione, perché in ferie, ecc.) non vi é motivo per cui il permesso della legge 104 diventi "attivo"; cioè non vi è attività lavorativa ostativa alla possibilità del lavoratore di realizzare, ad esempio, il suo impegno di assistenza nei confronti del familiare in questione.
Anche in un periodo economicamente difficile per tante lavoratrici e tanti lavoratori, questa norma, importante, utile e preziosa per molte famiglie, va utilizzata correttamente, cioè nel solco indicato nel 1992 dal Legislatore. Altrimenti si corre il rischio di dare il destro ad un suo stravolgimento legislativo che potrebbe rendere molto difficoltoso, se non impossibile, lo svolgimento dell'assistenza ai familiari disabili da parte dei lavoratori che ne hanno diritto.
Lo stesso Inps, in diverse situazioni, ha esplicitato la propria posizione in merito, e cioè “con riferimento ai permessi di cui all’art. 33 L. 104/1992, occorre precisare che, nel caso di lavoratori sospesi in CIGS, viene meno la ratio del permesso, mancando la stessa attività lavorativa. Per quanto riguarda i lavoratori ad orario ridotto, i diritti ai permessi maturano in proporzione alle ore di lavoro prestate, per il cui calcolo si rimanda alla Circolare n. 133 del 17 luglio 2000.”
Pertanto, alla luce di quanto suesposto valgono le seguenti indicazioni:
a) lavoratore in cig a zero ore, quindi non impegnato in attività lavorativa nel mese: non ha diritto al permesso che gli permette di assentarsi dal posto di lavoro per assistere il parente disabile poiché già costretto ad un periodo di non-lavoro
b) il lavoratore in cig con orario ridotto: in questo caso il diritto ai permessi della legge 104 è attivo ma è necessario riproporzionare il numero dei giorni di permesso spettanti al lavoratore con lo stesso criterio usato per il part-time verticale.
Tale calcolo è illustrato nella circolare n. 133/00 dell’Inps. E’ necessario effettuare la seguente proporzione x : a = b : c , dove a= n° dei gg di effettivo lavoro; b=n° dei giorni di permesso teorici (cioè 3); c= n° dei giorni lavorativi nel mese).
Ad esempio: se il lavoratore lavora 10 giorni nel mese su un totale di 27 giorni lavorativi, il calcolo è il seguente :
x : 10 = 3 : 27
x = 30 : 27
x = 1,11 cioè 1 giorno (si arrotonda all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore).
Questo lavoratore ha diritto, nel mese considerato, ad un giorno di permesso retribuito.
fonte : INCA