giovedì 26 febbraio 2009

DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI


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A CHI SPETTA

Spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:
nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
risultino assicurati da almeno due anni e hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.
Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

QUANTO SPETTA

L'importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.

LA DOMANDA

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata agli uffici Inps entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it , nella sezione moduli.
Da ricordare
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall'articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

IL PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:
allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale con assegno circolare;
con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;

maggiori informazioni presso sportelli INCA- CGIL
o su
www.inps.it: Informazioni > Le prestazioni a sostegno del reddito > Disoccupazione con requisiti ridotti