giovedì 12 febbraio 2009

Gli effetti dell’accordo separato



Premessa
 Nell’Accordo separato sulla riforma degli assetti contrattuali proposto da Governo e Confindustria e sottoscritto da Cisl e Uil si programma la riduzione della tutela del potere d’acquisto a livello nazionale e si limita la stessa funzione negoziale delle categorie nei Contratti. A differenza dell’Accordo del’93, non si cita mai la difesa del salario reale. Nell’accordo separato, per quanto riguarda il secondo livello, manca il coraggio dell’innovazione e della sperimentazione poiché concretamente soprattutto in Confindustria si fa riferimento alla “prassi in atto”. Il modello contrattuale previsto non assume dunque come impegno vincolante delle parti l’allargamento quantitativo della contrattazione, ma neanche l’obiettivo di incrementare la produttività per ridistribuirne di più anche al lavoro, a differenza di quanto avanzato nella piattaforma unitaria di Cgil Cisl Uil. L’analisi qui svolta si limita al confronto delle sole retribuzioni contrattuali, prima del periodo 2004-2008, poi del periodo 2009-2012, perché la nostra attenzione è rivolta alla tutela a livello nazionale del potere d’acquisto dei salari. In particolare, nel testo dell’accordo separato – le cui linee guida rimandano ai singoli testi sottoscritti di fatto da Cisl e Uil con le diverse organizzazioni datoriali – l’impianto dell’accordo prevede che:
 Come riferimento per gli aumenti salariali sia utilizzato un indice previsionale di inflazione costruito sulla base dell’IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato a livello europeo) depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici. Quindi, l’unico valore economico del Contratto deriva dall’IPCA depurato.
 La verifica circa gli eventuali scostamenti si faccia sempre rispetto all’inflazione depurata dai prodotti energetici. Lo scostamento così non si conta sull’inflazione effettiva.
 Un comitato interconfederale verificherà la significatività degli eventuali scostamenti, mentre il recupero sarà effettuato entro la vigenza contrattuale. Se, e solo se, lo scostamento verrà giudicato “significativo” si applicherà nella vigenza triennale.
 Tutto ciò sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle “specifiche intese”. Secondo il verbale di Confindustria del 10 ottobre 2008, infatti, tale valore si calcolerà sui nuovi minimi retributivi di riferimento, inferiori a quelle attualmente in essere, almeno per le categorie dove era definito un valore punto1.............

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S.