sabato 7 marzo 2009

Adeguamento massimali CIGS e mobilità a variazione indice ISTAT(Circ. INPS 27/1/2009, n. 11)



L’art. 1, comma 27, della legge 247/2007, ha disposto che a partire dal 2008, gli aumenti previsti dall’art. 1 comma 2 della legge 427/80 e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT.

 

Pertanto per l’anno 2009, gli importi dei massimali dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, sono i seguenti:

 

1° massimale

Per retribuzioni mensili fino ad          € 1.917,48       (anno 2008: € 1.857,48)

- Indennità mensile lorda                       886,31       (anno 2008: € 858,58)

- Indennità mensile netta                       834,55       (anno 2008: € 808,44)

 

2° massimale

Per retribuzioni mensili superiori ad € 1.917,48        (anno 2008: € 1.857,48)

- Indennità mensile lorda                   € 1.065,26       (anno 2008: € 1.031,93)

- Indennità mensile netta                     1.003,05      (anno 2008: € 971,67)

 

Settore Edile e Lapidei per eventi meteorologici

 

1° massimale

Per retribuzioni mensili fino ad          € 1.917,48       (anno 2008: € 1.857,48)

- Indennità mensile lorda                   € 1.063,57       (anno 2008: € 1.030,30)

- Indennità mensile netta                     1.001,46      (anno 2008: € 970,13)

 

2° massimale

Per retribuzioni mensili superiori ad € 1.917,48        (anno 2008: € 1.857,48)

- Indennità mensile lorda                   € 1.278,31       (anno 2008: € 1.238,32)

- Indennità mensile netta                     1.203,66      (anno 2008: € 1.166,00)

 

 

            Si ricorda che gli importi netti sono ricavati dall’applicazione sui valori lordi della ritenuta previdenziale (ma non delle trattenute fiscali) che attualmente, a seguito dell’aumento delle aliquote contributive disposto dall’art. 1, comma 769 della legge 296/2007 (Finanziaria 2007), è pari al 5,84%.

 

            Precisiamo che l’importo di € 1.917,48 – che determina il passaggio dal primo al secondo massimale – è comprensivo del rateo della 13a mensilità e degli eventuali premi annui o mensilità aggiuntive.