venerdì 27 marzo 2009

SICUREZZA SUL LAVORO





Il governo cambia il Testo unico

Approvato il dlgs. Le “correzioni” del Cdm riguardano soprattutto le sanzioni alle imprese che non rispettano le norme di prevenzione e sicurezza. Le sanzioni saranno proporzionate al “rischio d’impresa”. Aumenta il ruolo degli enti bilaterali

Approvato il dlgs. Le “correzioni” del Cdm riguardano soprattutto le sanzioni alle imprese che non rispettano le norme di prevenzione e sicurezza. Le sanzioni saranno proporzionate al “rischio d’impresa”. Aumenta il ruolo degli enti bilaterali

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che corregge il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La riunione a palazzo Chigi era iniziata alle 9 e 45, il testo ora dovrà essere sottoposto alla conferenza Stato-Regioni e al parere delle commissioni parlamentari competenti. 

Le “correzioni” del ministro del Welfare Maurizio Sacconi riguardano soprattutto le sanzioni alle imprese che non rispettano le norme di prevenzione e sicurezza.

È un testo aperto” e sul tema saranno ascoltate anche le parti sociali. Lo ha detto Sacconi in conferenza stampa. “Qualunque modifica – ha aggiunto – non può che essere coerente e dentro la delega. Il testo fu prodotto in un contesto di contrapposizione fra le organizzazioni dei lavoratori da un lato e quelle dei datori di lavoro dall'altra. Non solo Confindustria, ma tutte e quattordici le organizzazioni dei datori di lavoro”.

Tra le novità introdotte, ce ne sono alcune - a detta di Sacconi - che “irrobustiscono la protezione, perché la semplificazione e la certezza interpretativa concorrono alla sicurezza. L'arresto rimane non solo come sanzione alternativa all'ammenda nei casi in cui era già prevista, ma tutto l'impianto dell'arresto rimane sostanzialmente quello precedente”. Rimane anche, ha concluso Sacconi, “il caso dell'arresto come unica sanzione nel caso di alcune violazioni non solo sostanziali ma anche significative”.
In primo luogo, nel decreto legislativo approvato dal Cdm, si puniscono "con maggiore gravità gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un particolare pericolo per coloro che ne entrano a far parte, “proporzionando le sanzioni e tenendo conto del rischio di impresa". Dunque si e' "conservato l'automatismo che prevede l'aumento delle sanzioni in ipotesi di rischio immanente prevedendo, al contempo, sanzioni amministrative con riguardo all'inadempimento di obblighi di natura strettamente formale". Viene mantenuto "il solo arresto (e non anche l'ammenda) per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante, in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori, mentre la 'prescrizione obbligatoria' (ex d.Lgs. N. 758/1994), che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda". Un analogo istituto viene introdotto infine per "le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa, con la chiara finalità, palesata nella legge delega, di puntare alla effettività della reazione punitiva, previo ripristino delle condizioni di legalità". Per quanto riguarda la misura degli aumenti, "la pena dell'arresto è stata mantenuta agli attuali livelli, mentre l'ammenda è stata aumentata". 


Tra le principali novità introdotte, inoltre, ci sono molte misure di semplificazione per rendere, a detta del governo, "i precetti modificati di più agevole applicazione per i soggetti obbligati”. Per il documento di valutazione dei rischi, ad esempio, “potrà essere sufficiente l'apposizione di una data da parte di coloro che sono chiamati a contribuire alla progettazione, alla elaborazione ed al costante miglioramento di tale fondamentale documento". Previsto anche il “potenziamento del ruolo della bilateralità”. Il provvedimento, infatti, definisce "con maggiore compiutezza compiti e prerogative degli organismi paritetici, il cui ruolo di supporto alle imprese è nel testo notevolmente valorizzato". Inoltre, gli enti bilaterali, unitamente alle Università, "in quanto espressione di competenze tecniche adeguate”, certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, per “incentivare la diffusione di tali strumenti di gestione della salute e sicurezza per procedure in ogni ambiente di lavoro”.

Aggiornato alle ore 12:50

27/03/2009 11:39

FONTE:http://www.rassegna.it/home/index.cfm

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