martedì 10 marzo 2009

llegittima diffusione questionari aziendali su stress lavoro-correlato





Riportiamo questa circolare del Dipartimento Salute e Sicurezza sul lavoro della Cgil Nazionale in merito alla somministrazione di questionari nominativi finalizzati alla “ misurazione dello stress lavoro correlato”


27/02/09 Attenzione a illegittima diffusione questionari aziendali su stress lavoro-correlato


 Ci sono giunte segnalazioni secondo le quali in talune aziende si tenta di somministrare ai lavoratori questionari, non concordati con il sindacato, relativi alla attuazione della valutazione dei rischi derivanti dallo stress lavoro-correlato. A tal proposito va sottolineato quanto segue:

1. va bloccata la somministrazione di qualsiasi questionario che non sia stato preventivamente valutato e concordato con le organizzazioni sindacali di categoria.

2. i questionari in questione debbono essere somministrati rigorosamente in forma anonima senza che si possa risalire in alcun modo al nominativo del lavoratore o della lavoratrice , tanto più ove in presenza di lavoratrici e lavoratrici precari.

3. i questionari debbono attenersi rigorosamente alle indicazioni dell’Accordo interconfederale del 9 giugno 2009 e riguardare strettamente i fattori di rischio ivi indicati al punto 4.2 che si riporta per intero: ”L’individuazione di un eventuale problema di stress lavoro-correlato può implicare una analisi su fattori quali l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, etc.), condizioni di lavoro e ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, etc.), comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, etc.) e fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, etc.).”

4. nei questionari non sono comunque ammissibili domande relative anche indirettamente alle condizioni extralavorative nonché alle opinioni dei lavoratori e delle lavoratrici. Tale pretesa è illegittima e viola palesemente l’articolo 8 (divieto di indagini sulle opinioni) della Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) che recita testualmente: “È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.”

5. la Conferenza delle Regioni, e tantomeno la Commissione Consultiva ex art. 6 del Decreto 81, non hanno in nessun caso esaminato tale questione e pertanto ogni riferimento alla “accettazione” od alla

validazione” di tali strumenti costituisce millantato credito.

6. in tutte le situazioni nelle quali le imprese intendano attivare procedure sullo stress lavoro-correlato è indispensabile:

a. richiedere un confronto preventivo con le Rsu/Rls e sindacato di categoria;

b. richiedere in forma scritta la consegna preventiva dei questionari per una specifica valutazione di merito da parte delle OOSS;

c. rifiutare, in presenza di dinieghi da parte dell’impresa, qualsiasi collaborazione delle rappresentanze sindacali e dei lavoratori.

Vi ricordiamo infine che allo stato l’attuazione della valutazione dello stress lavoro-correlato è stata differita a maggio di questo anno e che, per tale motivo, sono possibili solo sperimentazioni concordate dai soggetti firmatari dell’Accordo. Vi preghiamo infine di informarci con la massima sollecitudine di tutte le eventuali situazioni anomale e di conflitto che dovessero determinarsi.

IL TESTO DELLA CIRCOLARE 

fonte : diario di prevenzione