lunedì 9 marzo 2009

Lavoro e tossicodipendenza: diversi punti di vista



Il punto di vista di un medico compentente

I medici competenti non avevano ancora finito di “digerire” le

novità piuttosto impegnative contenute nel D.Lgs 81/2008

che sono stati investiti dall’impatto dell’applicazione concreta

dell’Accordo Stato-Regioni sulle tossicodipendenze nei luoghi

di lavoro.

Anche se è indubbia la nobile finalità della legge oggetto del

mio modestissimo commento, i problemi che il medico competente

si trova a dover affrontare sono tutt’altro che semplici;

ma, cercando di non cedere alla facile polemica,mi sforzerò da

Medico del Lavoro di raccontare a chi avrà la pazienza di leggermi

quali siano le difficoltà incontrate e lo stato d’animo che

pervade la Associazione Nazionale Medici d’Azienda (ANMA)

da me rappresentata nella provincia di Bologna. Un

buon medico competente dovrebbe affrontare la “legge” ponendosi

nella condizione di assolvere il suo mandato (garantire

la salute/sicurezza del lavoratore e di terzi) nel massimo rispetto

di tutte le figure coinvolte:

il Datore di lavoro deve essere rassicurato affinché possa svolgere

il suo compito imprenditoriale contando su personale

“integro” affidando la verifica di questi aspetti al suo consulente

di fiducia:il Medico Competente.

Il Lavoratore deve essere esaminato, tutelando la sua privacy,

sebbene si investighi anche sulle sue abitudini di vita extraprofessionali,

facendogli comprendere che quest’occasione è

prima di tutto un modo per promuovere la sua salute e non

una forma surrettizia di iniqua selezione del personale.

I Rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un ruolo di

primaria importanza quale raccordo tra le parti, valorizzando

gli aspetti educativi e sociali dell’operazione in tutte le sue fasi,

dalla valutazione alla terapia, dal reinserimento nel lavoro al

monitoraggio interno fino al recupero del collega alla integrale

riabilitazione lavorativa e sociale. Il SERT, chiamato forzosamente

ma doverosamente in partita, deve uscire dall’ambito

squisitamente sanitario (territoriale/ospedaliero) per interfacciarsi

col mondo del lavoro che, prevalentemente col contributo

professionale del medico competente, entrerà nel progetto

terapeutico rendendolo certamente più incisivo ed efficace

a soddisfazione di tutti.

Senza riprendere in dettaglio i punti della “legge”, già ampiamente

e specificatamente trattati in altre pagine del presente

bollettino, vorrei ricordare brevemente una serie di punti dubbi

o incerti, la cui soluzione in termini chiari e condivisi costituirebbe

uno strumento importante per rendere più agevole,

più certa e meno conflittuale la nostra azione.

I principali punti critici sono:

1) Non è del tutto chiaro se la tabella che racchiude le mansioni

oggetto della nostra sorveglianza sanitaria sia “chiusa” oppure

possa essere interpretata per analogia, facendovi rientrare

altri lavoratori a giudizio del medico competente (sembrerebbe

che la lista sia “chiusa”).

2) La metodica di “prelievo” dei campioni di urine è certamente

imbarazzante per un medico che professionalmente

non ha scelto di fare il poliziotto ed altrettanto indiscreta per

il lavoratore,specie se si tratta di medico donna o per la lavoratrice

di fronte a un medico uomo.

3) Non è del tutto chiaro se il tipo di analisi: immunoenzimatica

con “prova scritta” sia da ritenere esclusivo appalto di

laboratori oppure sia una possibile metodica da praticare in

ambulatorio o in azienda con apparecchi rispondenti alla legge

(sembrerebbe che, rispettando i necessari requisiti, in particolare

la registrazione oggettiva a stampa dei risultati, possano

essere effettuate anche in azienda da parte del medico competente).

4) Per quel che concerne la contestualità della visita medica

con l’esame urine (premesso che forse sarebbe opportuno

chiarire meglio il termine con testualità), qualche dubbio permane

riguardo a come si rapporta e lega con l’attività del laboratorio

analisi.

5) Andrebbe meglio precisato se, qualora la immediata presa

visione della positività faccia scattare tutti i provvedimenti

successivi (indagini di secondo livello,Sert…), sia prevista o

meno la costante presenza del medico competente.

La Regione Emilia Romagna ha presentato, in data 16 dicembre

2008, nel corso di un seminario ad hoc, i primi elementi

applicativi delle linee guida (linee di indirizzo) che dovranno

aiutare la pratica del dettato legislativo, rendendola più agile e

chiarendo, almeno in parte, i dubbi sopra esposti.

Da medico del lavoro, impegnata nella promozione della salute,

ho deciso di cominciare questa avventura partendo da

una diffusa campagna informativa a favore dei lavoratori interessati

nelle aziende che seguo, cercando di far digerire il provvedimento

sminuendo gli aspetti “punitivi” (pur senza trascurarli,

anche perché il lavoratore ha il pieno diritto di essere adeguatamente

e dettagliatamente informato sulle sanzioni e procedure

previste, e deve ben conoscere le conseguenze dei suoi

comportamenti, ad es. deve sapere che se “si fa una canna” oggi

le sue urine resteranno “positive” per circa 30 giorni da oggi)

ed amplificando quelli di incentivo al benessere personale

e sociale. In sostanza, mi piacerebbe poter utilizzare la “legge”

non solo per evidenziare i casi di tossicodipendenza e per poterli

poi gestire col coinvolgimento del SERT e di tutti coloro

funzionalmente utili ed interessati al recupero lavorativo/riscatto

sociale del collega, ma anche per operare efficacemente

nel campo della promozione della salute , definibile come “il

processo che consente alla popolazione di aumentare la capacità

di controllare e migliorare la propria salute”.

Credo che questo sia l’unico modo per riuscire da un lato a rispettare

la “legge” (nella lettera e nello spirito) come ogni medico

competente è tenuto a fare e dall’altro a non restare intrappolati

in un quella sorta di “bramosia di giustizialismo”

che striscia nella legge; non mi piace per niente, anzi detesto,

l’idea di “marchiare” un lavoratore stigmatizzandone un aspetto

che peserà sempre su di lui, anche a “guarigione” avvenuta.

Grazia Guiducci

Medico del lavoro - Segretaria Provinciale dell’Associazione

Nazionale Medici d’Azienda (ANMA)



Il ruolo dell’organo di vigilanza delle Ausl

(U.O. PSAL)

Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza

L’accertamento sanitario di assenza di tossicodipendenza o di

assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall’accordo

Stato-Regioni e dal Dlg. 81/08 ha la finalità preventiva

degli infortuni nello svolgimento di mansioni a rischio.

E’ un accertamento che prevede una procedura molto precisa

e vincolante con l’indicazione esplicita di soggetti, di azioni

e di tempi per eseguirla.

Come indicato nei particolari nelle altre schede, c’è la prima

parte della procedura che viene espletata all’interno delle

aziende, con azioni specifiche effettuate in primo luogo dal

datore di lavoro e successivamente dal medico competente e

c’è una seconda parte extra-aziendale svolta dai SERT

dell’AUSL competente per territorio dove hanno sede le

aziende. Sia il medico competente sia il SERT si avvalgono

per l’esecuzione degli esami di laboratori pubblici o privati

autorizzati.

In tale procedura non si fa menzione dell’organo di vigilanza,

cioè delle unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti

di lavoro delle Ausl, ma trattandosi di accertamenti inseriti

nella sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 41 del Dlg.

81/08 , si evince che anche in questi casi sia ammesso che il

lavoratore possa ricorrere all’organo di vigilanza stesso, qualora

non condivida il parere del medico competente.

Se questo è vero, lo è altrettanto il fatto che la conferma o la

modifica da parte dell’organo di vigilanza del parere espresso

dal medico competente, anche ricorrendo ad ulteriori accertamenti

, non possa prescindere dai vincoli procedurali richiamati,

in primo luogo perché la normativa in questione affida

esplicitamente ai SERT la definizione dello stato di assuntore

occasionale o di tossicodipendente. Per cui se il ricorso

riguarda il merito del giudizio, cioè se il lavoratore non

accetta il giudizio di inidoneità alla

mansione espresso dal medico competente

sulla base dell’attribuzione

dello stato di assuntore occasionale o

di tossicodipendente certificata dal

SERT, appare fuori discussione che anche

l’organo di vigilanza si debba attenere

al parere di quest’ultimo.

Se il ricorso riguarda invece aspetti procedurali, a partire dall’attribuzione

dell’appartenenza a mansioni a rischio da parte

del datore di lavoro, fino a presunte non conformità nella

procedura dell’accertamento eseguito dal medico competente,

non sembra in dubbio il fatto che l’organo di vigilanza, effettuati

gli accertamenti necessari, possa esprimere direttamente

il proprio parere.

Villiam Alberghini

Direttore U.O PSAL dell’Azienda USL di Bologna


IL RUOLO DEL SERT

Accertamento di assenza di tossicodipendenza in lavoratori

addetti a mansioni particolari

L’Intesa tra il Governo e le Regioni in materia di accertamento

di assenza di tossicodipendenza, pubblicata sulla G.U. n.

266 del 15-11-2007, prevede l’accertamento di assenza di tossicodipendenza

o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

in lavoratori addetti alle mansioni inerenti attività di

trasporto o alle mansioni individuate nell’Allegato 1 della suddetta

Intesa.Le modalità di attivazione degli accertamenti da

parte del datore di lavoro, le procedure accertative di primo livello

da parte del medico competente, le procedure di laboratorio

per l’effettuazione di accertamenti tossicologico-analitici

di primo livello, le procedure diagnostico accertative di secondo

livello a cura delle strutture sanitarie competenti, la metodologia

dell’accertamento da parte del medico competente, la

metodologia dell’accertamento da parte del SERT o di altre

strutture sanitarie competenti, i requisiti di qualità dei laboratori

di analisi e le tariffe sono stabilite dall’Accordo Stato-

Regioni sul documento recante “Procedure per gli accertamenti

sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione

di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a

mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza,

l’incolumità e la salute di terzi” del 18 settembre 2008, pubblicato

sulla G.U. n. 236 del 8-10-2008. In attesa dell’imminente

emanazione della relativa delibera della Regione Emilia-

Romagna si può prevedere nelle linee generali il seguente percorso

del lavoratore presso il SERT. Il medico competente, in

caso di conferma di positività sul campione urinario da parte

del laboratorio autorizzato anche mediante tecniche cromatografiche

e spettrometria di massa, invia al SERT il lavoratore,

con relazione motivata e comprensiva degli esiti degli accertamenti

eseguiti, per le procedure diagnostico-accertative di secondo

livello. Gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo

livello si svolgono possibilmente non oltre 30 giorni dal

momento della prima visita al SERT.Il pacchetto minimo di

accertamenti presso il SERT prevede una prima visita medica,

tre esami di laboratorio da effettuare a sorpresa nell’arco di 15

giorni ed una visita medica finale comprensiva della certificazione. Il lavoratore, informato delle sanzioni penali nel caso di

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dovrà autocertificare

se sia stato o meno sottoposto a trattamenti sociosanitari

per tossicodipendenza, presso strutture pubbliche e/o private;

a interventi in Pronto Soccorso o in strutture di ricovero per il

trattamento di patologie correlate all'uso abituale di sostanze

stupefacenti o psicotrope e a precedenti accertamenti medicolegali

per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il medico

del SERT riscontrerà, anche mediante il Sistema Informativo,

se il lavoratore abbia avuto o meno accesso in precedenza ad

uno dei SERT dell’Azienda USL, acquisendo in caso positivo

gli elementi conoscitivi utili ai fini dell’espressione della diagnosi

finale. L’anamnesi e la prima visita saranno finalizzate, in

particolare, all’accertamento di eventuali segni di assunzione

abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope; di eventuali sintomi

fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti

o psicotrope e di eventuale sindrome di astinenza in

atto. I controlli tossicologici urinari vengono effettuati presso

un laboratorio che garantisca la catena di custodia del campione

e la conferma in caso di positività tramite gas-cromatografia

accoppiata a alla spettrometria di massa. La certificazione

del SERT sarà trasmessa al medico competente assieme ad una

copia degli esiti degli esami di laboratorio effettuati. La tariffa

per gli accertamenti da parte del SERT, a carico del datore di

lavoro, comprende la prima visita e la visita finale completa di

certificazione, mentre gli esami di laboratorio, sempre a carico

del datore di lavoro, sono esclusi.Emerge fin d’ora come il

SERT, tradizionalmente un servizio di prevenzione, cura, riabilitazione

e reinserimento sociale, venga trasformato, limitatamente

alla funzione certificatoria di cui stiamo occupandoci,

in un servizio di controllo con competenze medico-legali, che

finora non gli sono state proprie. Solo dopo che tale attività

certificatoria sarà stata avviata si potrà quantificare l’entità degli

invii da parte dei medici competenti, quale impatto questa

utenza aggiuntiva avrà sull’operatività dei servizi e quali conseguenze

avrà sia sull’utenza attuale, sia su quella potenziale la

connotazione del SERT in un ruolo valutativo-consulenziale

privo di finalità di cura.

Daniele Gambini

Coordinatore Area SERT - DSM - A.USL di Bologna

fonte: SIRS-RER