mercoledì 3 giugno 2009

ACCORDO QUADRO FRA LA REGIONE PIEMONTE E LE PARTI SOCIALI PIEMONTESI PER LA GESTIONE 2009-2010 DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA



ACCORDO QUADRO FRA LA REGIONE PIEMONTE E LE PARTI SOCIALI PIEMONTESI PER LA GESTIONE 2009-2010 DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
Visto l'art. 2, comma 36 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009), modificato dall'art. 7-ter, comma 4 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33;
visto l'art. 19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";
visto l'accordo quadro fra Governo, Regioni e Province autonome del 12 febbraio 2009 sulla gestione per il biennio 2009-2010 degli ammortizzatori sociali in deroga;
visto l'accordo fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte del 22 aprile 2009, e in particolare il punto 6, che recita: "I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale sono definiti in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali piemontesi e delle relative risorse finanziarie".
In data 27 maggio 2009, presso la sede regionale di Via Magenta 12 a Torino, presente l'Assessore al Lavoro ed alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Teresa Angela MIGLIASSO, assistita da dirigenti e funzionari della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale -Lavoro, si è tenuta una riunione per predisporre il presente Accordo quadro, finalizzato a definire le modalità di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per il biennio 2009-2010 in attuazione del punto 6 dell'Accordo sottoscritto in sede ministeriale il 22 aprile 2009 citato in premessa, a cui hanno preso parte rappresentanti dei seguenti organismi;
- CONFINDUSTRIA Piemonte
- CONFAPI/FEDERAPI Piemonte
- CONFAGRICOLTURA Piemonte
- CONFCOMMERCIO Piemonte
- CONFARTIGIANATO Piemonte
- CNA Piemonte CASArtigiani Piemonte
- LEGACOOP Piemonte
- CONFCOOPERATIVE Piemonte
- CGIL Piemonte
- CISL Piemonte UIL Piemonte
- Consigliera di Parità
Direzione Regionale INPS Piemoente
- Agenzia Piemonte Lavoro
- ITALIA LAVORO
Al termine della riunione, dopo un approfondito dibattito, le parti, all'unanimità
HANNO CONCORDATO
sulla necessità di affrontare la recessione in atto, che registra un impatto senza precedenti sul sistema economico e sociale piemontese coinvolgendo tutti i settori di attività e tutte le aree territoriali della regione, attraverso interventi finalizzati alla gestione delle crisi occupazionali in una logica di integrazione fra politiche attive e passive del lavoro, secondo le linee operative qui di seguito specificate.
Le tipologie di intervento previste sono:
a) la Cassa Integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente;
b) la disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente; e) la mobilità in deroga alla normativa vigente.
Le risorse finanziarie disponibili sono per il 90% destinate alla CIG in deroga e per il restante 10% alla disoccupazione speciale in deroga ed alla mobilità in deroga. Tale riparto potrà essere modificato dai firmatari del presente accordo in relazione all'evolversi della situazione e alle risultanze del monitoraggio fisico e finanziario degli interventi.
A) La CIG in deroga può essere richiesta da tutti i datori di lavoro, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico, purché abbiano completamente esaurito l'utilizzo degli strumenti di sospensione dal lavoro previsti dalla legislazione ordinaria loro effettivamente accessibili. Per quanto riguarda i periodi di tutela di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. 2/2009, questi si considerano esauriti fintantoché non sia disciplinato l'intervento integrativo degli enti bilaterali, secondo quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 19 della L.2/2009.
La domanda può riguardare tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e dì somministrazione e i soci di cooperativa con contratto di lavoro alle dipendenze, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 2/2009, purché il personale interessato sia impiegato in unità operative ubicate sul territorio della Regione Piemonte e abbia maturato entro la data di inizio del periodo di CIG richiesto almeno 90 giorni di lavoro presso il datore di lavoro richiedente.
La fruizione della CIG per i dipendenti assunti a tempo determinato nelle varie forme contrattuali vigènti non può andare oltre la scadenza prevista del rapporto di lavoro a termine.
Per ciascuno dei due anni del biennio contemplato dal presente accordo, le aziende cassa integrabili ai sensi della normativa vigente possono richiedere un periodo di CIG in deroga della durata massima di 8 mesi, mentre per tutte le altre fattispecie la CIG in deroga potrà essere richiesta per un periodo massimo di 4 mesi, in entrambi i casi prorogabili entro i limiti previsti dalla legge, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e l'operatività degli accordi istituzionali di riferimento.
Nel caso di imprese non cassa integrabili, il limite di durata delle domande presentate prima della data di sottoscrizione del presente accordo è stabilito in sei mesi, sulla base delle disposizioni relative alla gestione 2008 della CIG in deroga, prorogate dal Protocollo d'intesa fra Regione Piemonte e parti sociali siglato in data 8 gennaio 2009.
Le domande di CIG in deroga vanno trasmesse per via telematica alla Regione entro il ventesimo giorno dalla data di inizio del periodo richiesto, secondo quanto disposto dall'art. 7-ter, comma 2 della L.33/2009. I dati a consuntivo sulla fruizione dell'integrazione salariale andranno trasmessi mensilmente alla Regione Piemonte ed all'INPS, con le modalità e le tempistiche indicate nell'allegato A. Le Parti convengono sulla necessità di un rispetto tassativo delle scadenze citate, pena la reiezione delle domande o il mancato pagamento della CIG in deroga per il periodo considerato, secondo quanto specificato nell'Allegato A. Nella domanda di CIG in deroga, e nei relativi verbali di accordo, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'art. 7-ter della Legge 33/2009, va indicato se l'intervento è causato dalla cessazione parziale o totale dell'attività, ovvero dall'avvio di una procedura concorsuale.
Le modalità generali di gestione dell'intervento, ispirate a criteri di efficienza, tempestività operativa e rigore, sono precisate nell'allegato A, facente parte integrante del presente accordo, e saranno descritte dettagliatamente in una Circolare congiunta Regione Piemonte - Direzione Regionale INPS da emanare entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Gli uffici regionali competenti, d'intesa con la Direzione Regionale INPS, provvederanno entro tale scadenza a ridefinire la modulistica di riferimento sulla base dei nuovi orientamenti gestionali.
I nuovi criteri di gestione sono applicabili a partire dal 1° marzo 2009, ferme restando le scadenze prima indicate, e sono in vigore fino al 31.12.2010, fatte salve successive integrazioni o
modifiche approvate dai firmatari dell'accordo . Le mensilità già decorse di marzo, aprile e maggio verranno gestite sulla base delle modalità transitorie specificate nell'Allegato B, parte integrante del presente accordo.
Le Parti convengono sull'opportunità di potenziare le funzionalità telematiche dedicate alla gestione delle domande di CIG in deroga, in considerazione dell'incremento esponenziale delle richieste rilevato nei primi mesi del 2009 e ulteriormente prevedibile in seguito al previsto allargamento dell'accesso a questo ammortizzatore sociale a tutti i settori di attività, nell'ottica di una più stretta cooperazione applicativa fra Regione Piemonte e INPS, in linea con gli orientamenti emersi dai tavoli tecnici nazionali e con l'assistenza tecnica del CSI Piemonte. Le modifiche procedurali che potrebbero derivare da tale adeguamento tecnico andranno discusse ed approvate dai firmatari del presente accordo.
B) La disoccupazione speciale in deroga è destinata a soggetti in stato di disoccupazioneai sensi della normativa vigente che non possiedano i requisiti per accedere all'indennità didisoccupazione ordinaria o di mobilità, e che ricadano nelle seguenti condizioni:
1) con contratto di lavoro subordinato a termine della durata di almeno 90 giorni, anchenon consecutivi, purché rientranti nell'annualità antecedente la data di cessazione, risolto allascadenza da datori di lavoro che al momento della cessazione avevano in corso interventi disospensione dal lavoro previsti dalla normativa ordinaria o in deroga o misure di riduzione dipersonale, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro non trasformato a tempo indeterminatoalla scadenza;
2) soggetti con contratto di lavoro subordinato interrotto da un licenziamento pergiustificato motivo oggettivo o da dimissioni per giusta causa, che abbiano maturato entro la datadi cessazione almeno 90 giorni di lavoro presso il datore di lavoro di provenienza, anche nonconsecutivi.
Se la durata dei periodi di lavoro prima indicati è stata di almeno 12 mesi, calcolati secondo quanto disposto dal comma 6, art. 7-ter della L. 33/2009, i soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) hanno diritto alla mobilità in deroga, come specificato al successivo intervento C), punto 2).
La domanda di disoccupazione speciale in deroga deve essere presentata all'INPS entro 68 giorni dalla data di conclusione o interruzione del rapporto di lavoro, e dà diritto ad un'indennità equivalente a quella della disoccupazione ordinaria per un periodo massimo di sei mesi. Tale indennità è incompatibile con ogni altro trattamento previdenziale eventualmente spettante per il medesimo periodo, decorre dalla data di presentazione della domanda e decade nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le disposizioni prima citate si applicano ai rapporti di lavoro cessati a partire dal 1° aprile 2009. Tale data decorre dal 1° marzo qualora dal Ministero competente pervenga autorizzazione alla deroga ai termini di accesso.
C) La mobilità in deroga è destinata:
1) a soggetti ultracinquantenni prossimi al pensionamento, ma non in grado di completare la maturazione dei requisiti necessari, purché il periodo ancora da coprire non superi i dodici mesi e si chiuda entro il 31.12.2010. Le condizioni di riferimento sono le seguenti:
- persone in mobilità ai sensi della L.223/91 per le quali il periodo di fruizione del trattamento di mobilità si concluda successivamente al 31.12.2008;
- persone in mobilità ai sensi della L.236/93 all'1.1.2009, o iscritte successivamente a tale data.
- dipendenti da datori di lavoro non aventi i requisiti per accedere alle liste di mobilità, licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimissionari per giusta causa e con un'anzianità lavorativa di almeno dodici mesi, di cui sei di lavoro effettivamente prestato, calcolati secondo quanto disposto dal comma 6, art. 7-ter della L. 33/2009.
2) alle persone nelle medesime condizioni indicate in precedenza ai punti 1) e 2) dell'intervento B), ma con un contratto a termine risolto alla scadenza o un'anzianità lavorativa della
durata di almeno 12 mesi, calcolati secondo quanto disposto dal comma 6, art. 7-ter della L. 33/2009, di cui sei di lavoro effettivamente prestato.
La domanda di mobilità in deroga deve essere presentata all'INPS secondo le modalità specificate nell'Allegato A, e dà diritto ad un'indennità equivalente a quella di mobilità per un periodo massimo di dodici mensilità per i soggetti di cui al precedente punto 1), e di sei mensilità per quelli di cui al punto 2), comunque non oltre la data del 31.12.2010. Tale indennità è incompatibile con ogni altro trattamento previdenziale eventualmente spettante per il medesimo periodo, decorre dalla data di presentazione della domanda e decade nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le modalità di gestione della disoccupazione speciale e della mobilità in deroga sono delineate nell'Allegato A e saranno descritte dettagliatamente nella Circolare congiunta Regione Piemonte - Direzione Regionale INPS prima citata. La Direzione Regionale INPS, d'intesa con la Regione Piemonte, provvedere entro la data di pubblicazione di detta Circolare a predisporre la modulistica di riferimento.
Tutti i lavoratori e le lavoratrici interessati dagli interventi in deroga di cui sopra dovranno sottoscrivere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, e perderanno il diritto a percepire il sostegno al reddito previsto nel caso rifiutino una proposta di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, secondo quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 19 della L. 2/2009 e previsto ai punti 10 e 11 dell'accordo ministeriale del 22 aprile 2009. Le modalità per la presentazione di tale dichiarazione vengono indicate nell'allegato A e saranno illustrate in dettaglio nella circolare congiunta Regione Piemonte -INPS.
La Regione Piemonte, d'intesa con le parti sociali, coordina l'offerta di politiche attive del lavoro collegata agli interventi sopradescritti e predisposta dai servizi provinciali per l'impiego, con l'assistenza dell'Agenzia Piemonte-Lavoro e di Italia Lavoro, secondo modalità operative che tengano conto delle tendenze della domanda di lavoro e delle caratteristiche dell'offerta formativa rilevabili sul territorio di riferimento, e che siano modulate in base alle esigenze ed agli orientamenti di cui i destinatari sono portatori e/o espressi dai loro datori di lavoro, a seconda del tipo di intervento previsto, nell'ambito delle disposizioni contenute nell'accordo ministeriale sopracitato.
Le Parti concordano di sottoporre il presente accordo quadro a verifica periodica, a cadenza almeno bimestrale, in relazione al monitoraggio degli interventi realizzato congiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'INPS in raccordo con Italia Lavoro, come disposto al punto 12 dell'accordo ministeriale del 22 aprile 2009, e si riservano di apportare al presente documento le integrazioni e modifiche che si rendano necessarie, sia in seguito ad eventuali sviluppi della normativa e/o delle intese istituzionali che costituiscono i presupposti dell'accordo quadro stesso, sia per adeguarne i contenuti all'evoluzione del quadro congiunturale o alle risultanze del monitoraggio, sia per ottimizzare le procedure gestionali.
La Regione si impegna a richiedere che restino di competenza ministeriale non solo le unità produttive facenti capo ad imprese collocate in più regioni, ma anche le imprese che assumono una particolare rilevanza nel contesto socio-economico regionale per la loro dimensione produttiva ed occupazionale.
Letto, confermato e sottoscritto.