mercoledì 3 giugno 2009

INFORTUNIO IN ITINERE


La sentenza

Cassazione: morti sul lavoro anche "in itinere"

La vedova di un lavoratore deceduto in un incidente stradale ha pieno diritto alla rendita Inail. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione lo scorso 27 maggio.Con la sentenza n. 12326, la suprema corte ha infatti accordato la rendita alla vedova di un professore universitario di Napoli rimasto ucciso nello scontro tra un'auto e il motorino di uno studente che gli aveva dato un passaggio. Per l'unomo non ci fu nulla da fare, morì dopo poche ore. Era il primo agosto del 2001.

L’Università di Napoli denunciò l’infortunio all’Inail, ma la domanda di “infortunio in itinere” (sinistro occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro ndr) era stata respinta. L’Istituto, di fatto, considerò lo scontro mortale come risultato di un "rischio generico non protetto" dalla tutela assicurativa obbligatoria.

La famiglia dell’insegnante, invece, parlò subito di un incidente sul lavoro perché, a causa di una patologia, la vittima era costretta a mangiare a casa, ma soprattutto perché all’epoca l’Università di Napoli non possedeva una mensa. Sia in primo che secondo grado il Tribunale di Napoli, condannò dunque l’Inail al pagamento dell’indennità e del danno biologico. Ora, invece, arriva la sentenza definitiva della Cassazione.

La sezione lavoro del Palazzaccio ha precisato come "l’infortunio in itinere" è indennizzabile anche quando il lavoratore è tornato a casa solo per la pausa pranzo. La vedova del lavoratore deceduto in un incidente stradale con la propria auto, o comunque con un mezzo privato, ha dunque diritto alla rendita Inail. Mentre ai figli spetta l’indennizzo solo se hanno meno di ventisei anni.

Il paletto è sempre lo stesso: il dipendente deve aver preso il proprio mezzo per andare a pranzo, a causa della mancanza di una mensa e per l'assenza di mezzi pubblici in quella zona in quel determinato orario. La Corte ha infatti stabilito che la vittima era evidentemente costretta a tornare a casa nell’ora dell’incidente, a causa delle sue particolari abitudini alimentari, mentre l’incidente è da considerarsi “in itinere” dato che nel periodo estivo il servizio di trasporto pubblico di Napoli diminuisce in maniera sostanziale i propri servizi. 

Il mezzo privato era dunque diventato “una vera e propria necessità”. Il vitalizio, secondo la corte, spetta però solamente alla vedova del professore, mentre i figli, ultraventiseienni e laureati, ne sono esclusi. Anche il danno biologico, che in primo grado era stato quantificato in oltre 170mila euro dal tribunale di Napoli, è stato annullato. Perché “il danno per perdita della vita non rientra nella nozione di danno biologico” dato che la morte è sopraggiunta a sole 13 ore dall’incidente.

Il giudizio espresso dalla Cassazione appare piuttosto rilevante. Anche perché quello degli infortuni in itinere è un fenomeno di dimensioni considerevoli in Italia. E’ la stessa Inail ad rilevarlo. Secondo l’istituto, nel solo 2007 su un totale di 912.410 incidenti denunciati più del 10%, ben 97.278, sono avvenuti in viaggio. Nello stesso anno, sono stati 300 (su un totale di 1207) gli incidenti mortali avvenuti sulla strada del lavoro.

03/06/2009 14:59

 FONTE ;rassegna.it