sabato 20 giugno 2009

PREVIDENZA E ASSISTENZA


PIÙ FACILI I RIPOSI
PER ALLATTAMENTO


Il padre lavoratore può sostituire la madre anche se è casalinga. Lo ha stabilito il ministero del Lavoro. Ecco che cosa dice in merito la circolare.

Il padre lavoratore può usufruire dei riposi giornalieri anche quando la madre non ne ha diritto in quanto casalinga. Lo ha recentemente stabilito il ministero del Lavoro in una lettera circolare dove vengono recepiti gli ultimi indirizzi della giurisprudenza sul tema.

La disciplina in materia di sostegno alla maternità e alla paternità, contenuta nel D.lgs. 151/2001, riconosce alla lavoratrice madre dei riposi giornalieri, meglio conosciuti come permessi per allattamento, al fine di prestare le cure necessarie al neonato nei primi mesi di vita. Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere, durante il primo anno di vita del bambino, alla madre che ne fa richiesta, i seguenti riposi giornalieri:

  1. due ore al giorno, anche cumulabili tra loro, se l’orario di lavoro è pari o superiore alle sei ore;

  2. un’ora al giorno, quando l’orario di lavoro è inferiore alle sei ore;

  3. i permessi sono ridotti della metà qualora la lavoratrice usufruisca dell’asilo nido o di altra struttura messa a disposizione dalla ditta.

E se sono gemellini

In caso di parto plurimo le ore di permesso vengono raddoppiate ed è facoltà del padre usufruire di quelle aggiuntive anche contemporaneamente alla madre.

Negli altri casi, i periodi di riposo sono riconosciuti al padre, in alternativa alla madre, solo in queste ipotesi:

  • nel caso in cui i figli siano affidati solo al padre;

  • quando la madre, lavoratrice dipendente, non se ne avvalga;

  • nel caso la madre non sia una lavoratrice dipendente;

  • in caso di morte o di grave infermità della madre.

Ai fini del riconoscimento del diritto ai riposi al padre, l’Inps ha sempre ritenuto che nell’ipotesi di madre non lavoratrice dipendente non rientrasse la categoria della madre casalinga.

Secondo l’interpretazione dell’Istituto previdenziale, infatti, l’espressione «madre non lavoratrice dipendente» si doveva intendere riferita solo alla lavoratrice autonoma, e dunque commerciante, artigiana, coltivatrice diretta, libera professionista, parasubordinata eccetera, avente diritto a un trattamento economico di maternità erogato dall’Inps o da altro ente previdenziale.

Alla luce di un recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale anche la madre che svolge attività di lavoro casalingo deve essere compresa nella categoria delle "lavoratrici madri", il ministero del Lavoro ha modificato tale interpretazione e ha fornito un indirizzo favorevole al riconoscimento del diritto al padre lavoratore di usufruire dei riposi giornalieri anche quando la madre sia casalinga.

Nella lettera circolare citata, si riconosce inoltre che la finalità della norma in materia è quella di garantire al padre il riconoscimento di permessi per la cura del neonato, anche quando la madre è impegnata in attività diversa dal lavoro dipendente o autonomo, quale appunto è la cura quotidiana della casa e della famiglia.

fonte:famiglia cristiana