giovedì 2 luglio 2009

disposizioni dell'articolo 19 della legge 2/09 in materia di ammortizzatori sociali


La CGIL sulle disposizioni dell'articolo 19 della legge 2/09 in materia di ammortizzatori sociali

Pubblichiamo in allegato il testo del decreto (inter) ministeriale (Lavoro ed Economia) che la Corte dei Conti ha visionato, ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Come sapete, la CGIL ha deciso a suo tempo di focalizzare su queste disposizioni, che rendono operative quelle contenute nell’articolo 19 della legge 2/09, le eccezioni di costituzionalità riferite essenzialmente a due aspetti:

- Il rovesciamento della gerarchia tra provvidenze pubbliche e sostegni di fonte pattizia prevista dall’art.38 Cost.;

- La ferita riguardo alla libertà sindacale (art. 39 Cost.), per il vincolo che si pone alle scelte delle parti in materia di destinazione delle risorse degli enti bilaterali.

Condurremo ora un esame delle diverse disposizioni, in attesa che il collegio di legali, che è in via di costituzione, produca i necessari materiali per il ricorso, che sarà della CGIL, a sostegno delle ragioni di cui sopra, ma che dovrà anche essere preparato per tutelare i singoli lavoratori cui, adeguandosi alle disposizioni che qui si commentano, l’Inps dovesse negare l’accesso alle indennità di disoccupazione.


Premesse: nei vari richiami che si fanno, sono tre quelli degni di nota:

  • Nel 3° “visto” si richiama la disposizione che condizione il ricorso al ricorso in deroga alla “Cigs” e alla mobilità, mentre nel resto del testo il riferimento, sulla falsariga delle disposizioni della legge 33/09 è alla “CIG” in deroga, senza specificazioni se ordinaria o straordinaria;
  • Nel 5° “visto” si equipara l’intervento della bilateralità di fonte pattizia a quella che possono attivare i fondi interprofessionali, con ciò alludendo ad un ruolo di “vasi comunicanti” tra le risorse e le funzioni dei due soggetti;
  • Nel 13° “visto” si riesuma l’articolo 13 del D.Lgs. 276/03, norma mai utilizzata finora, consistente nell’interpretazione nostrana delle politiche di workfare (obbligo di accettazione di lavori con retribuzione inferiore fino al 20% dell’impiego precedente, ruolo decisivo delle agenzie di somministrazione, trattamento economico composto dall’ammortizzatore goduto più, a carico dell’impresa, quanto dovuto fino a concorrenza con quanto previsto per il nuovo impiego;
tutto l'articolo su:http://www.cgil.it/dettagliodocumento.aspx?ID=11984

Allegati:
Decreto attuativo comma 3 art.19.pdf
[Ammortizzatori Sociali]