mercoledì 22 luglio 2009

Inca - CGIL il patrocinio gratuito per lavoratori e cittadini


Servizio Infortuni e Malattie Professionali

I lavoratori che hanno subito un infortunio o contratto una malattia professionale a causa del lavoro, sono assistiti e tutelati dal patronato INCA nei confronti degli Enti assicuratori (INAIL, IPSEMA, ENPAIA).Per fare questo l'INCA si avvale di una rete legale e medico-legale di qualita', del rapporto con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nei luoghi di lavoro.

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

Cosa deve fare il lavoratore

  • in caso di infortunio sul lavoro
    informare immediatamente il datore di lavoro

  • in caso di malattia professionale
    informare il datore di lavoro entro 15 giorni

Cosa deve fare il datore di lavoro

Appena ne ha avuto notizia, inviare all'INAIL, entro 2 giorni in caso di infortunio e 5 in caso di malattia professionale, la denuncia di infortunio o di malattia professionale, compilando gli appositi moduli forniti dall'INAIL.
Se si tratta di infortunio mortale o per il quale vi sia pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegramma entro 24 ore dall'evento.

Le prestazioni

Il datore di lavoro deve pagare

  • per intero la giornata in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale, se quest'ultima ha causato astensione dal lavoro

  • il 60% della retribuzione, più l'eventuale migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro (integrazione al 100% della retribuzione giornaliera) per i successivi 3 giorni.

L'INAIL deve pagare

  • dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica (senza limite di tempo)

  • fino al 90° giorno un'indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni precedenti l'evento

  • dal 91° giorno la stessa indennità aumentata al 75%.

Le cure sono fornite dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale oppure dagli ambulatori dell'INAIL ove esistenti.
Gli apparecchi protesici sono forniti dall'INAIL,gli strumenti e le attrezzature necessari all'infortunato per agevolare la sua autonomia nella vita quotidiana e di relazione (es. carrozzella ortopedica) devono essere richiesti alla Sede INAIL di appartenenza.

Se l'infortunio o la malattia professionale non sono stati denuciati subito dopo il verificarsi dell'evento, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni INAIL, ma deve attivarsi entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia.

Se la causa dell'infortunio o della malattia è dubbia, una convenzione tra l'INAIL e l'INPS garantisce che il primo Ente che riceve il certificato medico relativo all'infortunio o alla malattia fornisca comunque le prestazioni in attesa della definizione della natura dell'evento (causa lavorativa o comune).

La rendita per inabilità permanente

Dopo la guarigione clinica, l'INAIL invita il lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale a sottoporsi a visita medico-legale per accertare se dall'infortunio o dalla malattia sia derivata inabilità permanente ed eventualmente quantificarne il grado.

Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate fino al 24.7.2000.
Se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100%, in favore del lavoratore viene costituita una rendita che è proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento.
Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11%, il lavoratore non ha diritto alla rendita.
In caso di successivo aggravamento, però, il lavoratore può richiedere alla Sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di inabilità.

Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate dopo al 24.7.2000.
L'INAIL corrisponde un Indennizzo in rendita se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 16% ed il 100%.
La rendita è costituita da

  • una quota di indennizzo del danno biologico, calcolata sulla base della specifica tabella

  • una quota di indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata sulla base della retribuzione e della tabella dei coefficienti.

La revisione della rendita per inabilità permanente

Per i casi precedenti il 25.7.2000
Dopo la costituzione della rendita sarà possibile verificare un'eventuale modificazione del grado di inabilità.
La visita di revisione quindi avrà come esito la conferma, l'aumento o la diminuzione della rendita.
La revisione del grado di inabilità può essere disposta dall'INAIL (revisione attiva) o richiesta dall'interessato (revisione passiva):

In caso di infortunio entro 10 anni dalla data di costituzione della rendita

In caso di malattia professionale entro 15 anni dalla data di costituzione della rendita

Per i casi dal 25.7.2000 Infortunati o tecnopatici senza postumi o con postumi inferiori al 6%

In caso di aggravamento:
entro 10 anni (se conseguente ad infortunio) dalla data dell'infortunio ,o 15 anni (se conseguente a malattia professionale) dalla data di denuncia della malattia professionale
il lavoratore ha diritto a richiedere

  • l'indennizzo in capitale per danno biologico, se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%

  • la liquidazione della rendita per danno biologico e danno patrimoniale se la menomazione si è aggravata raggiungendo postumi di grado pari o superiori al 16%.

Se trattasi di malattie neoplastiche, di silicosi o asbestosi, o di malattie infettive e parassitarie, la domanda di aggravamento, esclusivamente ai fini della liquidazione della rendita, e quindi non ai fini dell'indennizzo in capitale, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente richiesta.

In caso di Silicosi (malattia polmonare dovuta a polvere di silicio) o Asbestosi (malattia polmonare dovuta di polvere di amianto) .
Le revisioni potranno avvenire senza alcun limite di tempo.

Rendita per morte

Nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale causino la morte del lavoratore, i suoi familiari hanno diritto a una rendita pari al 100% della retribuzione percepita nell'anno precedente l'evento, così ripartita:

  • 50% al coniuge

  • 20% a ciascun figlio

La rendita in ogni caso non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento

Infortunio in itinere (art.12 decreto leg.vo n.38/2000)

E' l'infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso

  • di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro

  • tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro

  • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale.

E' coperto dalla tutela assicurativa anche l'uso del mezzo privato purchè necessitato.

Sono esclusi dalla tutela

  • le interruzioni o le deviazioni del percorso non dipendenti dal lavoro o comunque non necessitate

  • gli infortuni cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni

Il danno biologico

Il danno biologico inteso come "danno alla salute" è stato introdotto nell'ambito dell'indennizzo Inail dall'art.13 del decreto legislativo n.38/2000.

Le caratteristiche proprie del danno biologico hanno comportato la ricostruzione del sistema indennitario Inail .

La nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi e alle malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000 in poi (data di entrata in vigore del decreto del ministero del lavoro di approvazione delle tabelle e dei relativi criteri applicativi).

Pertanto in base all'art.13 il danno permanente di origine professionale è indennizzato con una nuova prestazione economica:

Grado di menomazione

Indennizzo del danno biologico

Indennizzo delle conseguenze patrimoniali

Inferiore al 6%

Nessun indennizzo

---

Tra il 6% ed il 15%

Indennizzo in capitale

Presumibilmente non vi sono conseguenze

Dal 16%

Indennizzo in rendita

Indennizzo con ulteriore quota di rendita

Dal 16% Indennizzo in rendita Indennizzo con ulteriore quota rendita.

Per ulteriori informazioni o per prenotare un appuntamento potete rivolgervi ai delegati CGIL di categoria