lunedì 13 luglio 2009

INAIL: aumento in via straordinaria delle indennità da danno biologico


L'INAIL, di recente, ha emanato le prime istruzioni operative ove, come potrete rilevare, si sottolinea che, l'incremento è pari solo al 50% della reale variazione Istat intervenuta da luglio 2000 al 2007, per effetto della dotazione finanziaria disponibile.

L'aumento, afferma l'Istituto, rivestendo carattere di straordinarietà, non comporta un aggiornamento delle tabelle del danno biologico per il quale la legge 247/2007 rinvia all'introduzione da parte del legislatore di un meccanismo automatico di adeguamento.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del decreto di cui trattasi l'INAIL precisa che:

- l'aumento si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a partire dal 1° gennaio 2008; ciò significa quindi che, se anche l'evento infortunistico e/o la malattia da lavoro è stato denunciato nel 2007 ma la chiusura della temporanea e quindi il provvedimento di liquidazione viene emanato nel 2008, l'indennizzo danno biologico va calcolato con la rivalutazione dell'8,68%.

- nei casi di liquidazione provvisoria di indennizzo danno biologico effettuata antecedentemente al 1 gennaio 2008, gli aumenti si applicano all'eventuale importo erogato a conclusione dell'accertamento definitivo disposto a partire dal gennaio 2008.

Si ricorda che il comma 8 dell'art.13 del decreto leg.vo n. 38/2000 prevede che, quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica, l'istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.

In tale ipotesi quindi (es. 6% liquidato in via provvisoria nel 2007 e accertamento definitivo nel 2008 che comporta una valutazione del 7%) verrà erogata la differenza fra quanto già corrisposto e quanto spettante in base al 7% rivalutato.

- nei casi di revisione e aggravamento l'incremento si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimento emanato a far data dal 1 gennaio 2008.
L'INAIL rende noto che le nuove disposizioni saranno gestite tramite procedura automatica; si dovrà quindi verificare che l'Istituto provveda a corrispondere gli aumenti spettanti, in tempi brevi.
fonte:/www.cgil.it