venerdì 24 aprile 2009

modifiche al testo unico su salute e sicurezza



OdG del Comitato Direttivo della CGIL sulle modifiche al testo unico su salute e sicurezza
Approvato il 23 aprile 2009
24/04/2009  | Salute e sicurezza
Il C. D. della CGIL, riunito il 21 e 22 Aprile 2009, ribadisce che il Dlgs 81/08 sulla salute e sicurezza dei lavoratori è un punto avanzato della legislazione nazionale nel quadro europeo. E’ per questa ragione che ne ha sostenuto da sempre e reiteratamente la piena e tempestiva attuazione, non condividendo i rinvii e le modifiche già apportate.

Le valutazioni della CGIL in merito alle modifiche che propone il Governo al TU sono pertanto strettamente finalizzate a valutare come esse, nella pratica quotidiana nei luoghi di lavoro, riducano le possibilità di tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, da parte degli stessi e delle loro rappresentanze.

Sulla base di questa chiave di lettura, fondamentale per una organizzazione sindacale, la CGIL non condivide il testo del Governo che si configura come una vera e propria controriforma.

Il “senso” dei corposi correttivi proposti dal Governo si pone in contrasto con ben tre capisaldi del diritto: il codice civile, il codice penale e lo Statuto dei Lavoratori, con la prevedibile apertura di diffusi contenziosi che potrebbero essere però risolti in radice se dovesse passare la riforma del processo del lavoro (AS 1167), quella che prevede che gli Enti Bilaterali possano certificare non solo la qualificazione del rapporto di lavoro, ma anche i contenuti del rapporto, inibendo a quel punto l’intervento del giudice.

Le conseguenze della manomissione di questi capisaldi sono una limitazione grave dei diritti individuali dei lavoratori, mettendone in discussione strumenti fondamentali di tutela; una limitazione dei diritti collettivi e di rappresentanza; si snatura la funzione di rappresentanza assegnandole compiti e funzioni improprie; una sostanziale deresponsabilizzazione del datore di lavoro, si svuota il sistema sanzionatorio.

In sintesi il Governo costruisce una normativa tesa a salvaguardare, a proteggere ed a rinforzare gli interessi e la centralità dell’impresa a scapito del lavoro.

Tra i capisaldi contro-riformatori ci sono l’art. 2 bis e l’art. 15 bis della bozza di decreto correttivo: con il primo “si conferisce presunzione di conformità alle prescrizioni del presente Dlgs”, sia “la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi”, sia “la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione….. ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università…”. Un ritorno ai concetti-base della bozza di TU proposto e ritirato nel 2005 e l’estensione delle funzioni certificatorie degli enti bilaterali già previsti dal Dlgs 276/2003.

Con il secondo si dà una interpretazione restrittiva sia del codice penale (“non impedire l’evento equivale a cagionarlo”) che di quello civile (art. 2087), trasferendo le responsabilità dal datore e dal dirigente verso gli altri soggetti (preposto, medico competente, progettista, lavoratore, lavoratore autonomo) in modo tale che se anche questi ultimi non dovessero risponderne penalmente, però assolverebbero i primi dalle loro responsabilità. Da notare che tale norma, se confermata, essendo più favorevole agli imputati, sarà esigibile direttamente anche nei processi in corso (Eternit, Tyssen, ecc.).

Per questo insieme di ragioni il Comitato direttivo della CGIL impegna le proprie strutture a mantenere alta la vigilanza e ad operare per rendere esplicite ed efficaci le convergenze, che già sono vive nel Paese, con altri soggetti.