mercoledì 22 aprile 2009

SALUTE SICUREZZA LAVORO:UNA RISCRITTURA DI PARTE E IDEOLOGICA DEL D.LGS 81/08




L'ESAME DEL POLPETTONE
ALCUNE RIFLESSIONI SUGLI ARTICOLI 10 BIS E 15 BIS DELLA BOZZA  DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI: INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 2008 N.81 RECANTE: ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N.123, IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

SALUTE SICUREZZA LAVORO:UNA RISCRITTURA DI PARTE E IDEOLOGICA DEL D.LGS 81/08 

Il ministro del lavoro nel porre mano, mano pesante, nella riscrittura del d.lgs.81/08 ha lasciato profonde impronte ideologiche e di parte  in diversi articoli dell'elaborato in bozza.

Nell'art.10 bis  traspare con evidenza cosa intenda il ministro Sacconi per 
 filosofia della complicità tra capitale e lavoro. Il testo di questo articolo  se passasse in questa forma modificherebbe  direttamente il codice penale.

" 1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni e all’igiene sul lavoro il non impedire l’evento equivale a cagionarlo alle
seguenti condizioni:
a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti
del bene giuridico tutelato;
b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di
fatto idonei ad impedire l’evento;
c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter
essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della
pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.
d) che l’evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.
2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei
modi e nei limiti previsti dal presente decreto.».

Il comma d) che abbiamo sottolineato in grassetto rende pienamente le finalità dell'articolo : saranno le strutture gerarchiche aziendali intermedie ad essere sanzionate.  Con questo articolo della norma, nei fatti, si costruisce una corazza formidabile a protezione del datore di lavoro che abbia avuto l'accortezza di delegare a dirigenti intermedi e preposti formali responsabilità e compiti decisionali e parvenze di capacità - potere di spesa ai fini della gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Mentre nei paesi nordici è prassi che l'AD tenga per sè la supervisione del sistema di gestione salute e sicurezza, in Italia, qualora passasse questa formulazione avremmo la più completa deresponsabilizzazione dei dirigenti e dei manager rispetto alla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. La proiezione verso il basso delle responsabilità penali e civili in materia di valutazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza nel lavoro conferma l'impianto ideologico del ministro.
In buona sostanza i manager e i datori di lavoro, per il ministro, non sono "spendibili" come target di eventuali procedimenti giudiziari, per loro viene definita una sorta di immunità anche per quanto attiene la responsabilità di predisporre sistemi organizzati per la gestione della sicurezza. I manager italiani, a differenza di quelli dell'Europa del Nord, non avrebbero  tempo da perdere ad occuparsi delle quisquiglie della salute e della sicurezza nel lavoro, debbono pensare alle grandi strategie, coi risultati che conosciamo ..
  
D'altra parte nello stesso libro verde il ministro non fa mistero sul modello di relazioni industriali  che vuole: punto 24 pagina 23>> 

"..E’ possibile superare una cultura antagonista dei rapporti di produzione che, a partire dalla stessa strumentazione giuridica che abbiamo ereditato, manifesta ben più di una semplice riserva mentale sulla impresa quale fattore di sviluppo e inclusione sociale? Esistono le premesse per un rinnovato clima di fiducia e complicità tra capitale e lavoro che consenta di cementare, attraverso un quadro di convenienze reciproche, una alleanza strategica tra gli imprenditori e i loro collaboratori?..." 
Nell'articolato 
dello schema di correzione del d.lgs 81/08, agli articoli 2 bis, 10 bis, 15 bis il ministro risponde al proprio quesito con la cancellazione dal sistema di responsabilità della gestione della sicurezza delle figure dei manager e dei titolari e con la promozione sul campo, come futuri capri espiatori, di Rspp, medici competenti, preposti e infine lavoratori.   Vorremmo capire a questo punto come questo articolato favorirà   " un rinnovato clima di fiducia e complicità tra capitale e lavoro che consenta di cementare, attraverso un quadro di convenienze reciproche, una alleanza strategica tra gli imprenditori e i loro collaboratori?..."    Qualche crepa  l'ideologia sacconiana  comincia a mostrarla ... :-)

L'allarme lanciato dalla FIOM è pertinente, utile e vincolante anche per le Regioni: se passasse il testo attuale saremmo di fronte ad una stravagante situazione per la quale gli ispettori delle Aziende USL  dovrebbero rincorrere preposti, capireparto,lavoratori distratti senza mai porsi il problema della qualità della organizzazione aziendale che gestisce la salute e la sicurezza.

La qualità della gestione della salute e della sicurezza nel lavoro è il prodotto di una organizzazione sociale responsabilizzata e competente che vede nell'AD il massimo responsabile e nella filiera di comando lo strumento di attuazione delle strategie aziendali in materia.
Con la impostazione di Sacconi viene meno questa chiarezza dei compiti e delle responsabilità:
siamo di nuovo al disgustoso polpettone  che già 
denunciammo nel 2004 su questo stesso sito quando il governo d'allora propose un testo che ha  molte analogie con quello di oggi, allora Sacconi era solo sottosegretario... Quel progetto crollò perchè nei fatti era impresentabile..

Si parla sempre più spesso di cultura della sicurezza, è nata una ridondante retorica della cultura della sicurezza , ebbene a quale "cultura della sicurezza" fa riferimento chi ha compilato la bozza che contiene gli artt.2 bis, 10 e 15 bis,  quando incentiva la deresponsabilizzazione sistematica di datori di lavoro e dei manager rispetto al ruolo decisionale di predisporre e sovraintendere sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro ? 

In altri termini quegli articoli non sono una scivolata di un qualche funzionario troppo zelante rispetto alle richieste delle parti datoriali, sono la traduzione in norma della visione ideologica del lavoro e della società del ministro Sacconi che potremmo così rappresentare : il socialismo per i datori di lavoro e per i manager, il mercato per i lavoratori.


Gino Rubini, editor di diario prevenzione

Bologna 22 aprile 09