mercoledì 27 maggio 2009

Modifiche al Testo Unico Sulla Sicurezza


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mercoledì 27 maggio 2009
27/05/09 - BANCARI: MODIFICHE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA  UNA  VERA  CONTRORIFORMA Pubblichiamo questo documento unitario dei sindacati di categoria dei bancari che individua con molta precisione la caratteristica regressiva contenuta  nello schema di "correzione" del d.lgs81/08 proposto dal governo. IL DOCUMENTO 
fonte:diariodiprevenzione

UNA VERA CONTRORIFORMA

Il 27 Marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che
modifica il Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Il disegno di legge pendente interviene su molti punti del Testo Unico, con contenuti
che, se confermati, oggettivamente, dopo aver rinviato sistematicamente le parti
più salienti del decreto, introdurrebbero corpose e rilevanti modifiche, in grado di
depotenziare parti rilevanti del Decreto.
Ne potrebbero risultare ridotti i diritti individuali e collettivi dei lavoratori (RSA e
RLS), attraverso lo svuotamento dell’Art. 9 dello Statuto dei Lavoratori.
La modifica mette in discussione, soprattutto, la possibilità di RSA e RSU di
intervenire su materie di stretta competenza negoziale (carichi e ritmi di lavoro,
turni) demandando in via esclusiva tali funzioni ai RLS (che, al contrario, non hanno
strutturalmente prerogative negoziali), ridimensionando e svuotando in questo
modo il ruolo di rappresentanza e di contrattazione aziendale del sindacato, in
particolare sulle materie riferite alle condizioni di lavoro ed ai fattori legati agli
aspetti organizzativi.
Inoltre a partire dal 16 maggio viene confermata la previsione di non effettuare
visite mediche in fase preassuntiva, come previsto dall’art. 5 dello Statuto dei
lavoratori, tenendo, tuttavia, conto che tutta la materia è in discussione presso le
commissioni parlamentari che esauriranno i lavoro entro il 16 agosto del 2009.
Il disegno di legge messo a punto dal ministro del lavoro non si armonizzerebbe con
l’ordinamento giuridico vigente: né nei suoi presupposti fondativi (il valore del
solidarismo e del personalismo costituzionale) né nelle sue conseguenze applicative
di fonte ordinaria.
Oltre a ciò, va evidenziata la portata dirompente dell’art. 2/bis della bozza del
decreto correttivo, con il quale si conferisce presunzione di conformità alle
prescrizioni previste dal decreto, attribuendo le relative funzioni alle commissioni di
certificazione (private) istituite presso gli enti bilaterali e le università, e
sottraendole quindi ai soggetti pubblici preposti (ISPESL, ASL), in assenza di sistemi
di controllo.
Preoccupanti sono le modifiche riguardanti l’art 15 bis, con le quali si vorrebbero
introdurre limiti alla responsabilità omissiva dei datori di lavoro e dei dirigenti, per
trasferirla su altri soggetti (preposto, medico competente, lavoratore): ciò
confliggendo con i principi generali del diritto penale e con lo spirito e la lettera
dell’art. 2087 c.c.
Infatti verrebbe meno l’obbligo del datore di lavoro di adottare le misure che, in
relazione alla peculiarità del suo lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori. Il datore di lavoro rimane vincolato
soltanto dalle norme in essere, ed è esonerato dal tener conto dell’adeguamento al
progresso scientifico.
In relazione al rischio da stress lavoro-correlato, il datore di lavoro a partire dal 16
maggio avrà l’obbligo di inserirlo nel documento di valutazione dei rischi, in attesa
dell’iter parlamentare su tutta la materia che si dovrà esaurire entro il 16 agosto
2009.
Infine, ci preoccupano le modifiche introdotte in materia di appalti. Non si ritiene
infatti adeguato escludere, a priori, l’obbligo di redazione del DUVRI in caso di lavori
di durata non superiore a due giorni (in genere per lavori di manutenzione). E’ noto
infatti come i rischi da interferenza siano tra i più ricorrenti e pericolosi e legarli al
fattore tempo, non ne determina certo la maggiore o minore pericolosità.
Tali modifiche, che peraltro non prevederebbero più l’obbligo di analisi congiunta tra
datori di lavoro stretti da un contratto di appalto, appaiono quanto mai inadeguate.
Così come ci preoccupa l’eliminazione della norma di “nullità del contratto” nel caso
di mancata indicazione dei costi della sicurezza.
Il messaggio culturale e politico che il documento del Governo trasmette, al di la
delle dichiarazioni rassicuranti, è quello di permettere una maggiore
deresponsabilizzazione da parte di quelle aziende che non rispettano le norme,
alimentando nei fatti una concorrenza sleale verso la stragrande maggioranza delle
imprese che investono per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle
lavoratrici.
Non dimentichiamo che l’Italia, rispetto all’Europa ha un triste primato annuo:
1.200 morti per lavoro, 25.000 infortuni e oltre 1.000 rapine in Banca.
In sintesi, intendiamo richiamare il Legislatore ad un forte senso di responsabilità
nel recuperare lo spirito del Decreto 81, che ha introdotto l’auspicata nozione di
impresa connotata dai forti elementi di socialità tratti dalla Costituzione
repubblicana (utilità sociale e rispetto della persona: art. 41, comma 2), attuando
tali postulati in una risoluta tensione partecipativa degli organismi di
rappresentanza dei lavoratori .
Auspichiamo che la salute e la sicurezza dei lavoratori non torni ad essere, come
prima del Decreto, un mero “limite esterno” alla libera attività d’impresa, ma
rimanga giuridicamente e divenga nei fatti vero obiettivo strategico della stessa: in
ossequio alla più nobile delle intuizioni portate dal Decreto 81.
Per far questo, occorre attuare in modo corretto i meccanismi della bilateralità e
della negoziazione aperta: categorie che non devono essere modificate con un
emendamento tecnico, perché appartengono al sistema di valori giuridici
permanenti dell’ordinamento repubblicano.
E’ importante ribadire che durante tutta la fase di confronto in sede istituzionale il
decreto in essere resta integralmente in vigore in tutti i suoi punti.
Pertanto invitiamo tutte le nostre strutture territoriali, in stretto raccordo con le
nostre rappresentanze aziendali unitarie e con i RLS, a presidiare la salvaguardia
del Decreto 81 nella sua originaria e attuale versione, valutando l’opportunità di
avvisare, in caso vi fossero modifiche sostanziali di comportamento da parte
datoriale, le scriventi Segreterie Nazionali, che, unitamente alla Commissione
Nazionale Salute e Sicurezza, valuteranno se intraprendere eventuali iniziative a
tutela delle grandi intuizioni e innovazioni di cui il Decreto 81 è portatore.

Roma, 26 maggio 2009

Le Se g r e t e r i e Na z i o n a l i – La Co m m i s s i o n e Na z i o n a l e Int e r s i n d a c a l e S al u t e  e Si c u r e z z a
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