lunedì 4 maggio 2009

MODIFICHE AL TESTO UNICO



SICUREZZA LAVORO, «LA REVISIONE È UN ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE»

«Lavoro nero cancellato per decreto». Gli ispettori del lavoro
citano le modifiche apportate al Testo Unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori (decreto legge 112, convertito in legge n.133 lo scorso 6 agosto), per spiegare come il "lavoro clandestino", sanzionato con le "vecchie regole"con 3mila euro più 150 per ogni giorno di impiego, viene ormai derubricato dalla revisione del testo unico firmata dal ministro Sacconi in semplice ritardo di comunicazioni e sanzionato con una multa di appena 100 euro.
Un "giochetto di prestigio" che si ottiene grazie al clima di deregulation e alle pressioni che gli ispettori ricevono, ovviamente solo a voce, per non verbalizzare più tale irregolarità durante i controlli poiché, gli viene spiegato, non essendoci più il libro matricola, non c'è all'atto di ispezione nessun registro ufficiale che documenti la regolarità dei lavoratori trovati presenti sul posto.
Oggi tutto è affidato al cosiddetto "consulente dell'impresa", che, al momento del controllo, ha tutto il tempo di trascrivere il nome del lavoratore irregolare sul libro unico e di fare, in via telematica, la comunicazione dell'assunzione e, quindi, di regolarizzare la pratica. 
Ed ecco che, per magia (o meglio, per legge), il lavoro nero si trasforma in ritardo di comunicazione. 
Come non bastasse, intanto continua a diminuire il numero degli ispettori presenti sul territorio e impiegabili in attività di controllo. In numero sempre maggiore, vengono delocalizzati in altri uffici per svolgere mansioni "da impiegati": ultimo caso il trasferimento di 8 ispettori della direzione provinciale del Lavoro di Roma al ministero per svolgere le pratiche per la cassa integrazione. 
«Non possiamo non esprimere forti contrarietà e preoccupazione sui contenuti, sulle modalità e sugli obiettivi che si vorrebbero perseguire con le ipotesi di modifica del decreto 81/08 (il Testo Unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori)», spiegano gli ispettori a Liberazione «visto che queste tendono palesemente a deresponsabilizzare chi materialmente può esercitare nelle imprese quell'opera di prevenzione necessaria a evitare incidenti e lutti»: il datore di lavoro.
Perché laddove oggi è prevista un'ammenda alternativa all'arresto, domani ci saranno semplici provvedimenti amministrativi. 
Analizzando insieme agli Ispettori del lavoro alcuni articoli del provvedimento governativo non si può non constatare come questo sia «un oggettivo invito a non rispettare le regole dettato dalla volontà dell'esecutivo di spazzare via qualsiasi elemento di disturbo all'azione dell'imprenditore».
L'articolo 8 bis, che modificherebbe l'articolo 12 del decreto 81/08, prevede che la risposta ai quesiti-interpelli posti dal datore di lavoro agli uffici competenti sia vincolante per l'esercizio delle attività di vigilanza, configurando così il serio rischio che il parere di un semplice impiegato faccia giurisprudenza, delineando la possibilità non solo di sovvertire l'ordinamento costituzionale ma di agire e modificare norme penali.
Con l'"obbligo di impedimento" previsto dall'articolo 10 bis, che introduce l'articolo 15 bis, si tenta di rendere inutilizzabile l'art.2081 del codice Civile che sancisce la "Tutela delle condizioni di lavoro" in quanto diventerebbe legge il dovere di stabilire da parte del controllore se il datore di lavoro era occupato in qualcosa di più importante, per se stesso o per la propria impresa, e per questo non colpevole di omissione di applicazione delle norme antinfortunistiche.
Ma la vera "chicca" sta nell'articolo 2 bis, denominato "presunzione di conformità" per il quale "la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo". Tradotto, significa che in presenza di una violazione, il responsabile può appellarsi a una qualche forma di buona prassi stabilita da qualsiasi organismo bilaterale/paritetico invalidando così il verbale dell'organo di vigilanza.
Senza considerare che gli articoli 15 e 29 del decreto correttivo, che modificheranno gli articoli 27 e 51 del decreto 81/08, conferiranno agli organismi paritetici una vera e propria attività sostitutiva alla Pubblica Amministrazione nel campo dell'omologazione e certificazione aziendale, lasciando campo libero, quindi, a pagamenti di vario genere (mazzette, pizzo o come vogliamo chiamarli) in cambio di "bollini" che attestino standard qualitativi che, di fatto, garantirà alle imprese esenzioni da eventuali controlli.

Daniele Nalbone

FONTE :LIBERAZIONE