Proviamo a ricapitolare i passaggi salienti del testo:
Lo Statuto dei Lavoratori
"I tre diritti fondamentali del lavoro - salute e sicurezza, apprendimento continuo ed equa remunerazione - possono essere esaltati - continua il documento - e meglio perseguiti nella ottica unitaria dello "Statuto dei lavori" ipotizzato da Marco Biagi quale corpo di tutele progressive del lavoro costruite per geometrie variabili in funzione della anzianità di servizio e del reale grado di dipendenza economica del lavoratore".
A quel punto le stesse proposte di incidere sul regime del recesso dal rapporto di lavoro "potranno realizzare un maggiore consenso collegandosi a un congruo periodo di inserimento e collocandosi in un moderno sistema di tutele attive. La maggiore enfasi sulle tutele nel mercato potrebbe anche facilitare la ricomposizione delle carriere e dei percorsi lavorativi - nella transizione da attivo, inattivo, dipendente, coordinato, in formazione - mediante meccanismi di ricongiunzione e totalizzazione".
"Sono oramai maturi -si legge nel testo- i tempi per assetti regolatori e statuti normativi specifici per tipologia di settore produttivo, ma anche territorialmente diversificati fermo restando uno standard protettivo minimo e omogeneo sull'intero territorio nazionale, soprattutto per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, volto essenzialmente a scongiurare fenomeni di dumping sociale".
E lo Statuto dei lavori presuppone anche un "nuovo" diritto del lavoro: "La strada dello Statuto dei lavori -si legge nel Libro bianco- attenta ai meriti e ai bisogni della persona, presuppone un diritto del lavoro sostanziale governato da un autonomo ed efficiente sistema di relazioni industriali più che dalla logica tutta formalistica della norma inderogabile di legge. Per restare coerente alla propria ispirazione originaria -recita ancora il testo - e nel contempo sostenere le logiche di sviluppo delle imprese, il diritto del lavoro dovrà in ogni caso superare i limiti della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, in modo da ricomprendere nel suo campo di applicazione generale tutte le tipologie contrattuali in cui sia dedotta una attività lavorativa in senso ampio".
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